Da ieri, 1 Settembre, è entrata in vigore la Riforma delle Sanzioni Tributarie, che prevede una riduzione delle stesse basata sul concetto di proporzionalità. Data l’importanza della novità analizziamo anche il fondamentale concetto di proporzionalità che è alla base della Riforma.
Il novellato comma 4-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997, ad opera del D.Lgs. n. 87/2024, per le violazioni commesse a far data dal 1° settembre 2024, prevede che se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile.
La sanzione deve dipendere dalla gravità della violazione
Di converso, se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.
Norma oggi, integrata e modificata, inizialmente legata a circostanze eccezionali, che, come emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 17 marzo 2023, si pone come…
…«una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l’applicazione di sanzioni» che «strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano».
Vediamo di verificare il percorso operato per giungere all’attuale formulazione.
Proporzionalità delle sanzioni: la sentenza della Corte Costituzionale del marzo 2023
La sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 17 marzo 2023 ha aperto una breccia sulla proporzionalità delle sanzioni, leggendo con particolare attenzione e acume l’art. 7, del D.Lgs.n.472/97.
In particolare, il comma 4, dell’art. 7, del D.Lgs. n. 472/97 prevedeva che:
“Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.
Nel caso di specie, la Corte costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’allora Commissione tributaria provinciale di Bari, fra l’altro, sull’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997, che prevede:
«[n]ei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250».
Nella fattispecie del giudizio a quo si era…
…«in presenza di un contribuente che sì ha ome