Il conferimento di azienda comporta che la conferitaria subentri nei diritti fiscali del conferente, mantenendo invariati i criteri di ammortamento dei beni strumentali. Questo processo, tuttavia, ha diverse sfaccettature legali e fiscali: mentre fiscalmente si tratta di una transazione neutra, sul piano civilistico viene vista come uno scambio vero e proprio. Una corretta gestione degli ammortamenti e l’aderenza alle normative possono influenzare significativamente gli esiti fiscali e contabili dell’operazione. Quale valore va assegnato ai cespiti? È possibile rideterminare la vita utile dei cespiti? Come ottimizzare questo processo e quali sono le implicazioni legali e fiscali?
In ordine al criterio di calcolo delle quote di ammortamento sui beni strumentali che concorrono a formare l’azienda conferita, la questione investe il tema generale del subentro fiscalmente neutro della conferitaria nei diritti fiscali del conferente.
Il caso: conferimento di azienda e gestione degli ammortamenti
Proprio per effetto del pieno rapporto sostitutivo che fiscalmente viene ad aversi tra soggetto conferente e soggetto conferitario, quest’ultimo avrebbe diritto di raccordare il computo delle quote di ammortamento ai cd saldi aperti e non chiusi dei valori contabili correlati ai beni ammortizzabili, proprio per la necessità di mantenere inalterata sul piano fiscale la velocità di ammortamento in essere presso il conferente.
Anche tale velocità, infatti, interagisce con la neutralità fiscale dell’operazione, dal momento che un’impostazione più lenta del corso degli ammortamenti introduce una variabile temporale che non presta coerenza con il predetto rapporto sostitutivo.
Volendo esemplificare si può ipotizzare:
- Cespite Costo d’acquisto 100
- Percentuale tabellare di ammortamento (D.M. 31/12/1988) 10%
- Quota di ammortamento annuale 10
- Fondo ammortamento stanziato dal soggetto conferente 80
- Residuo da ammortizzare 20
Nel caso la conferitaria, subentrando nella posizione fiscale del soggetto conferente, proseguisse l’ammortamento raccordandolo ai cd saldi aperti (costo di acquisto 100, fondo di ammortamento 80), continuerebbe a determinare quote annue di ammortamento pari a 10 e porterebbe a compimento il processo di ammortamento nei due successivi periodi d’imposta, in totale sovrapposizione, quindi, con la residua durata di ammortamento del conferente e con conseguente piena parità di effetti fiscali.
Nel caso, invece, di subentro nel saldo chiuso del bene strumentale (nel caso specifico 20), il diritto di deduzione fiscale delle quote di ammortamento verrebbe ritardato rispetto alla sua scadenza naturale, a causa della diluizione temporale del costo non ammortizzato residuo, condizionato dal comma 2, dell’art 102, che testualmente dispone:
“La deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.”.
Nel caso esemplificato la quota di ammortamento tabellare (10% di 20), secondo le prescrizioni del riportato comma 2, verrebbe a determinarsi in 2.
Le regole civilistiche
Distinzione tra profili fiscali e civilistici nel conferimento di azienda
La risoluzione della questione contabile in esame richiede preliminarmente la verifica della configurazione civilistica dell’operazione di conferimento, dal momento che mentre sul piano fiscale essa viene conformata alla stessa stregua di una vicenda successoria non realizzativa, al pari delle operazione di fusione e scissione, sul piano civilistico tale identità di struttura non è sostenibile dal momento che nel diritto generale le operazioni sui soggetti e sull’oggett