Commercio delle opere d’arte e di antiquariato: l’esercizio dell’attività di impresa

La fiscalità sulle opere d’arte spesso causa contenziosi con il Fisco, soprattutto per i valori elevati coinvolti. Recentemente, la Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte si è espressa circa i proventi di un collezionista privato, derivanti dalla vendita abituale di opere d’arte, anche tramite piattaforme online. Possono tali proventi considerarsi reddito d’impresa?

Il tema della fiscalità relativa alle opere d’arte è stato frequentemente all’origine di contenziosi con il Fisco. La posta in gioco è alta, se non altro per gli ingenti valori dei beni oggetto di vendita ed acquisto.

Recentemente il tema è stato affrontato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte con la sentenza n. 291/2/2024. Secondo quanto precisato dai giudici piemontesi i proventi del collezionista privato, derivanti dalla cessione abituale e continuativa di opere d’arte e di beni d’antiquariato, comportano la qualificazione degli stessi come reddito d’impresa.

 

Il caso: commercio di opere d’arte tramite piattaforma online

commercio opere arte antiquariatoNel caso in esame l’attività di acquisto e di vendita delle opere d’arte veniva effettuata anche tramite piattaforme online. Secondo l’Agenzia delle entrate, che ha mosso i rilievi, si trattava di una vera e propria attività imprenditoriale. Secondo il giudice di primo grado la pretesa dell’Agenzia delle entrate era infondata. Invece, la sentenza di appello ha accolto le doglianze dell’Agenzia delle entrate riformando il giudizio di primo grado.

Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte la nozione di impresa sotto il profilo civilistico (art. 2082 del c.c.) è diversa rispetto a quella propria del diritto tributario. Secondo quanto previsto dal citato art. 2082 si considera imprenditore commerciale colui che svolge un’attività economica organizzata in modo professionale.

Invece, l’art. 55 del TUIR, se si stratta di una delle attività di cui all’art. 2195 del c.c. non richiede l’elemento organizzativo, ma semplicemente l’esercizio professionale e abituale delle predette attività anche se non svolte in modo esclusivo.

Le due normative sono diverse con riferimento all’elemento organizzativo essenziale ai soli fini civilistici. Ai fini tributari assume rilevanza, come detto, solo la professionalità abituale dell’attività esercitata. La professionalità è una nozione che si pone in antitesi con la definizione di occasionalità. In questo senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 6874/2023. Pertanto, affinché possa sussistere un’impresa, l’attività deve essere svolta con stabilità e regolarità e si deve protrarre per un lasso di tempo apprezzabile.

Secondo la definizione fornita ai fini IVA dalla Corte di Giustizia UE, per impresa deve intendersi l’esercizio di qualsiasi attività economica indipendentemente dalla forma giuridica, dall’entità o dal suo modo di operare. L’attività deve essere volta a offrire beni e servizi in un determinato mercato (Corte di Giustizia cause C-41/90 e C-113/07).

La Corte di Giustizia ha distinto tra le diverse tipologie di operatori. In particolare, si considera mercante d’arte colui che esercita abitualmente e professionalmente il commercio, al fine di trarne profitto. Invece, si considera soggetto speculatore occasionale colui che acquista con lo scopo di rivendere e conseguire un utile. Invece, deve considerarsi mero collezionista colui che acquista opere con scopi culturali senza alcuna intenzione di rivendere i beni per realizzare una plusvalenza. In sostanza tale soggetto agisce con l’intento di incrementare i propri beni per il piacere di detenere opere di rilevante valore artistico.

 

Quando si viene considerati imprenditori?

La professionalità dei soggetti che quindi esercitano un’attività di impresa si desume da una serie di elementi combinati. Ad esempio, rileva il numero delle transazioni, il valore dei beni oggetto di rivendita, il numero di soggetti con cui sono stati intrattenuti rapporti, la tipologia di beni oggetto di cessione, etc.

È invece irrilevante che i beni oggetto di transazione abbiano una provenienza ereditaria in quanto si dovrà fare riferimento alle modalità di esercizio dell’attività.

 

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Nicola Forte

Giovedì 26 settembre 2024