Un approfondimento in materia di soccombenza virtuale in relazione alla cessata materia del contendere e dell’interesse ad agire, riportando l’aspetto teorico e giurisprudenziale della questione, fino ad arrivare alla questione aperta delle spese di giudizio.
La soccombenza virtuale nel processo tributario è legata al ricorrere di una situazione particolare che prende il nome di cessata materia del contendere.
Quando si verifica la soccombenza virtuale nel processo tributario?
Essa si verifica quando il giudice non può esprimersi sulla vicenda che è oggetto di causa in quanto, nelle more del giudizio, la controversia si è risolta spontaneamente.
Con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
L’art. 91 c.p.c. si occupa del c.d. principio della soccombenza, per cui nessuno può essere onerato delle spese di giustizia, che non si sarebbero rese necessarie se la controparte avesse agito secondo diritto.
Dunque, è colui che ha reso necessario il giudizio, proponendolo ingiustamente o resistendo indebitamente, a dover sostenere i costi di giustizia (anche detto “principio di causalità”).
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca con sentenza del 30/09/2020 n. 261 ha deciso che:
“In caso di cessazione della materia del contendere, il contribuente può richiedere il pagamento delle spese di lite, le quali devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale”.
Secondo la corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza n. 3225 del 30 novembre 2022 la soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.