Siamo nella fase più calda della stagione turistica estiva. Proponiamo un ripasso della normativa che riguarda le locazioni brevi a scopo turistico che è entrata in vigore proprio da quest’anno: attenzione a luci e ombre della cedolare secca.
L’art. 1, comma 63, della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha apportato alcune modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4, DL n. 50/2017), introducendo novità in materia di aliquota applicabile in caso di opzione per la cedolare secca e di ritenuta applicabile e di adempimenti in presenza di intermediari.
L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni operative agli uffici sulle sopraggiunte novità.
Locazioni brevi 2024: la nuova aliquota
Con modifica del comma 2 dell’art. 4, DL 50/2027, dal 2024 le aliquote della cedolare secca risultano modificate. In particolare, per i soli contratti di locazione breve per i quali si è optato per la cedolare, l’aliquota di base è incrementata al 26% (in luogo del 21% applicabile fino al 2023) mentre rimane ridotta al 21% in relazione ad una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi.
La modifica non riguarda le locazioni di immobili abitativi diverse da quelle brevi, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria del 21% (10% in caso di contratti a canone concordato).
Unità immobiliare soggetta ad aliquota ridotta
L’Agenzia conferma ora che l’aumento dell’aliquota al 26% trova applicazione
- soltanto in caso di locazione di almeno due appartamenti,
- in quanto ad un immobile resta applicabile l’aliquota del 21%.
In presenza di più immobili (da 2 a 4) concessi in locazione breve con applicazione della cedolare secca,
- spetta al contribuente scegliere liberamente a quale immobile applicare l’aliquota del 21%
- tale scelta va effettuata nel mod. 730 o REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui vanno dichiarati i canoni.
La disciplina si applica:
- sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolar