Dopo l’emanazione del correttivo al concordato preventivo biennale cambia l’analisi di convenienza per i forfettari? Vediamo quanto pesa l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato e le nuove cause di fuoriuscita dall’accordo con Fisco
Come abbiamo già più volte avuto modo di affermare e motivare, la convenienza ad accettare la proposta di concordato preventivo sarà senz’altro più frequente nei contribuenti forfettari che in quelli ordinari.
In quest’ottica, è importante verificare quali sono le modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 (noto come “decreto correttivo“) e che riguardano direttamente proprio tale categoria di contribuenti.
Il concordato preventivo per i forfettari dopo il correttivo di Agosto 2024
L’imposta sostituiva sul reddito eccedente
In primis, anche per i contribuenti forfettari vale la nuova regola per cui c’è la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva sul reddito eccedente quello 2023 (indicato nel rigo LM63 del modello Redditi) fino a concorrenza di quello concordato 2024.
L’imposta sostitutiva è pari al 10%, oppure al 3% se riguarda forfettari-start up.
Il Versamento dell’acconto di Novembre 2024
In merito poi all’acconto di novembre, ed alla sua modalità di determinazione, ricordato che esso va determinato, secondo le regole ordinarie, tenendo conto del reddito concordato, viene adesso disposto che se determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione del 10% applicata alla differenza positiva tra il reddito concordato e quello d’impresa/lavoro autonomo 2023; la maggiorazione è ridotta al 3% per i contribuenti forfettari-start up.
Se invece l’acconto è determinato col metodo previsionale, la seconda o unica rata dell’acconto è calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata, calcolata secondo le regole ordinarie (senza maggiorazione).
Arriviamo adesso alle cause di cessazione degli effetti del concordato.
Le cause di cessazione degli effetti del concordato per i forfettari
Anche per i contribuenti forfettari sono previste delle situazioni in cui il concordato cessa di avere efficacia: alle previgenti ipotesi ovvero nel caso in cui il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del 2024 rispetto a quella esercitata nel 2023 (a meno che anche alla nuova attività sia applicabile il medesimo coefficiente di redditività) oppure cessi l’attività, viene introdotta una nuova fattispecie per i forfettari che nel 2024 dichiarano ricavi/compensi (con il criterio di cassa) di ammontare superiore a € 150.000.Ciò significa che il concordato resta valido se lo sforamento è al di sotto di tale soglia.
Vedi anche: Forfettari: Concordato Preventivo 2024 e fuoriuscita dal regime
Ricordiamo infine alcuni casi di esclusione cessazione che riguardano i forfettari.
Il contribuente non forfettario nel 2023 che ha aderito al forfait nel 2024 non può fruire del concordato per il 2024. Ricordiamo infine che sono esclusi da concordato i forfettari che nel 2023 hanno superato gli 85mila euro di ricavi/compensi.
Nessun problema invece per il 2024 nel caso di contribuente ordinario che accede al concordato nel 2024, ma passa al forfettario nel 2025.
Non può accedere al concordato il forfettario che ha iniziato l’attività nel 2023.
NdR: qui il testo integrale del decreto: Testo del D.Lgs.108 del 5 Agosto 2024
Danilo Sciuto
Giovedì 29 Agosto 2024
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