Con l’approssimarsi del mese di agosto è importante prestare attenzione alla cosiddetta sospensione feriale dei termini, che va dal 1° al 31 agosto. Tuttavia, è fondamentale notare che non tutti i termini sono soggetti a sospensione, e la materia può risultare complessa, specialmente a seguito delle recenti riforme del processo tributario. Ecco la nostra guida completa sulla “nuova” sospensione feriale post-riforma…
La sospensione feriale dei termini processuali
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Lo prevede l’art. 1 Legge 7 ottobre 1969, n. 742 che si applica pacificamente anche al processo tributario.
Dal 1º al 31 agosto sono sospesi i termini per la notifica dei ricorsi di primo grado, degli appelli, dei ricorsi per cassazione, per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto.
Occorre fare attenzione ai termini per il deposito di memorie, documenti e note per le udienze fissate a settembre.
Essendo i termini ex art. 32 D.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, dei termini “a ritroso”, per la parte non rientrante in settembre, retroagisco a luglio, ed essendo “giorni liberi”, se la scadenza cade di sabato o domenica il deposito fa fatto il venerdì, non lunedì.
Ad es. udienza fissata per il 17 settembre 2024: il termine per il deposito documenti (20 giorni liberi) è venerdì 26 luglio 2024, non lunedì 29 luglio 2024.
Pertanto, occorre fare molta attenzione al fine di non incorrere in