La riforma del sistema sanzionatorio ha introdotto importanti novità al fine di adeguarlo al principio del ne bis in idem e migliorare la proporzionalità delle sanzioni. Quali saranno le sanzioni (ridotte) che si applicheranno alla fattispecie di infedele dichiarazione per effetto della Riforma Fiscale? E quali saranno le opportunità offerte ai contribuenti per rimediare alle irregolarità prima dell’intervento degli uffici di controllo? Approfondiamo tutti i dettagli e le implicazioni di questa riforma ma, attenzione alle differenze tra imposte dirette e IVA e alle possibilità di integrativa!
Il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, in vigore dal 29 giugno 2024, ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario – penale e amministrativo, ai sensi dell’art. 20, della legge delega n. 111/2023, al fine di adeguarlo al principio del ne bis in idem e di migliorarne la proporzionalità. In questo nostro intervento analizziamo il nuovo dettato normativo, con il quale andremo a fare i conti per i prossimi anni, puntando l’attenzione sulle novità in ordine all’infedele dichiarazione.
Sanzioni per infedele dichiarazione
Violazioni relative alla dichiarazione delle II.DD. e dell’IRAP
Riportiamo il nuovo dettato normativo per le violazioni reddituali ed Irap che investe l’infedele dichiarazione.
Nuovo articolo 1, del D.Lgs. n. 471/1997: Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive |
1. Omissis.
1-bis. Omissis 2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 2-bis. Se la violazione di cui al comma 2, dell’articolo 1, del D.Lgs.n.471/1997, emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’ articolo 43 del D.P.R.n.600/73, e, comunque, prima che il contribuen |