Una delle novità è il cambio (o semplificazione) del calendario fiscale che accompagna la riforma. Il Fisco ha di recente semplificato gli adempimenti tributari con nuove istruzioni operative per gli Uffici e aggiornato i termini per le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP. Anche i titolari di partita IVA e le società di investimento immobiliare beneficiano di nuove semplificazioni. Migliorato l’accesso ai servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari.
Come è noto, il D.Lgs. n. 1/2024, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari», contiene disposizioni finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari.
Se con la circolare n. 8/E/2024 sono state illustrate le misure in materia di dichiarazioni fiscali, con la circolare n. 9/E/2024 sono state fornite istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, con particolare riguardo, fra l’altro, all’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, che esaminiamo in questo nostro intervento, dopo aver comunque indicato i nuovi termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Le semplificazioni del Fisco per il 2024
I nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni
L’art. 11 del D.Lgs. n. 1/2024 – intervenuto sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP, nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta – è stato successivamente modificato dall’art. 38, del D.Lgs. n. 13/2024.
In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano, quindi, i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, da presentare nel 2024, e successivi.
Si riporta la tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle dichiarazioni, contenuta nella circolare n. 8/E/2024.
Periodi d’imposta |
Dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi (modelli Redditi e Irap) |
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770) |
|
|
|
||
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 |
|
in via telematica:
|
|
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 |
|
in via telematica:
|
|
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi |
|
|
|
La dichiarazione precompilata
Ricordiamo che l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024, per effetto dell’inserimento del nuovo comma 3-bis, nell’art. 1, del D.Lgs. n. 175/2014, introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt.49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del T.U. n. 917/1986.
Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, la novella normativa stabilisce che, dall’anno 2024, l’Agenzia delle entrate rende «disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate».
Tali informazioni, in particolare, vengono rese accessibili ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di reddito da pensione sopra richiamati, in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti, utilizzando un percorso guidato e semplificato, possono confermare o modificare dette informazioni che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando pertanto la compilazione della dichiarazione precompilata e, conseguentemente, la relativa trasmissione telematica da parte degli stessi contribuenti.
Inoltre, con l’art. 1, comma 28, del D.Lgs. n. 1/2024, sono estese, anche alle dichiarazioni dei redditi precompilate, secondo le modalità del nuovo sistema di interazione, le limitazioni ai poteri di controllo di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, modulate in dipendenza delle modifiche apportate o meno alla dichiarazione precompilata, nonché in base alla natura delle modifiche stesse[1].
I soggetti che hanno la facoltà di presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere all’obbligo dichiarativo con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Detti soggetti hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d’imposta, anche:
- tramite i centri di assistenza fiscale (CAF);
- tramite gli intermediari e gli altri soggetti abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 322/1998;
- direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Pertanto, precisa la circolare n. 8/E/2024, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:
- richiedere direttamente all’Agenzia delle entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi; ovvero
- effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24.
NdR: potrebbe interessarti anche…Guida alla presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024
Le semplificazioni per i titolari di partita IVA
L’art. 15 del D.Lgs. n. 1/2024 reca disposizioni volte a semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi, eliminando le informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta; ovvero acquisibili dall’Agenzia delle entrate tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni; ovvero le «informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi».
Inoltre, gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, non devono indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA[2].
E le società per azioni, svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, comunicano l’opzione per aderire al regime fiscale agevolato delle società di investimento immobiliare quotate (cosiddette “SIIQ”) o delle società di investimento immobiliare non quotate (cosiddette “SIINQ”) direttamente «nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene».
L’accesso ai servizi dell’Agenzia Entrate
Abilitazione degli intermediari ai servizi Online e scadenza delega per l’uso dei servizi
L’art. 21 del D.Lgs. n. 1/2024 interviene sulla procedura di conferimento – da parte dei contribuenti – delle deleghe nei confronti degli intermediari, al fine di abilitare gli intermediari stessi alla fruizione dei servizi on line offerti dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, e pertanto sarà possibile per i contribuenti:
- delegare gli intermediari, di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998, all’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, con un’unica operazione;
- individuare puntualmente i servizi per i quali intende conferire la delega.
Inoltre, si fissa un termine unico di scadenza – il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita – per l’utilizzo, da parte degli intermediari e nell’interesse del contribuente, dei servizi da quest’ultimo delegati, salvo revoca espressa e gli intermediari designati sono tenuti a comunicare, con modalità esclusivamente telematica, la rinuncia alla delega agli stessi conferita.
È demandato a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione delle previsioni introdotte in materia di modello unico di delega.
Potenziamento dei servizi digitali esistenti
L’art. 22 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede sia un’implementazione dei servizi digitali esistenti, sia l’introduzione di nuovi servizi digitali.
In particolare, saranno messi «a disposizione servizi digitali per:
- potenziare i canali di assistenza a distanza;
- consentire la registrazione delle scritture private;
- consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa;
- consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
- consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate;
- l’effettuazione di ulteriori adempimenti».
Rafforzamento dei contenuti del cassetto fiscale
Con l’art. 23 del D.Lgs. n. 1/2024, il legislatore mira al rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, mettendo a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
La definizione delle regole tecniche e amministrative per la graduale messa a disposizione, per l’accesso – ai contribuenti o agli intermediari da loro appositamente delegati – e per l’utilizzo dei predetti servizi digitali, viene demandata a uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
***
NOTE
[1] Fra l’altro, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
[2] A partire dall’annualità in corso al 31 dicembre 2023, pertanto, tali soggetti – in caso di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’IVA, di violazioni relative ai rimborsi e agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’IVA – pur se esonerati dal suddetto onere dichiarativo, continuano a usufruire della riduzione alla metà delle sanzioni di cui agli artt.1, 5 e 6 del D.Lgs. n. 471/1997.
Gianfranco Antico
Mercoledì 19 giugno 2024