Facciamo il punto sulla fiscalità della nuova modalità di scissione mediante scorporo: la neutralità fiscale, le posizioni soggettive della società scissa, le riserve in sospensione di imposta, i rischi di abuso del diritto.
La scissione mediante scorporo è un istituto che è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico (art. 2506.1 codice civile) dal D.Lgs n. 19 del 2 marzo 2023, in attuazione della Direttiva Europea, UE n. 2019/2021.
Lo scopo della disposizione è quella di armonizzare il diritto interno alla volontà del legislatore comunitario di introdurre nell’ordinamento tributario un’operazione straordinaria che permetta di trasferire attività e passività in una o più società di nuova costituzione avvalendosi della disciplina prevista per la scissione e con le semplificazioni previste dall’art. 160-vicies della Direttiva UE 2017/1132.
Le novità della scissione mediante scorporo
Prima d’ora il trasferimento di attività e passività, in una società di nuova costituzione, a fronte del corrispettivo rappresentato da partecipazioni, era attuata nell’ordinamento domestico a mezzo conferimento societario.
Le differenze tra il regime di conferimento e di scissione tramite scorporo sono oltre che di natura procedurale (con un appesantimento degli adempimenti della seconda operazione rispetto alla prima) anche di natura fiscale, in quanto salvo il conferimento di azienda, l’operazione di conferimento di beni è di tipo realizzativo.
La bozza di decreto delegato sulle imposte sui redditi, approvata in via preliminare dal Governo, in data 30 aprile 2024, è andata a disciplinare gli aspetti fiscali dell’operazione di scissione attuata mediante scorporo, in quanto, il recepimento nell’ordinamento domestico della direttiva comunitaria di cui so