Dopo aver esplorato il concetto di Zone Logistiche Speciali (ZLS), oggi analizziamo il procedimento per la loro istituzione. Discuteremo la durata, la delimitazione delle aree, le possibilità di revisione del perimetro e il piano strategico necessario per il loro funzionamento.
La disciplina legislativa delle zone logistiche semplificate (ZLS), contenuta nei commi da 61 a 65 dell’articolo 1 della Legge 205 del 2017, ha trovato attuazione nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 40 del 4 Marzo 2024.[1]
Ribadendo il principio che anche le ZLS sono uno strumento di attrazione degli investimenti effettuati da imprese nuove o già operanti, nazionali ed estere, l’art. 2 del DPCM 40/2024 dichiara che tale decreto serve a definire:
- le modalità per l’istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
- la loro durata;
- i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area territoriale della ZLS;
- le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
- le misure di semplificazione amministrativa per l’avvio di attività economiche nelle ZLS.
L’istituzione della Zone Logistiche Speciali
L’art. 3 del DPCM 40/2024 prevede che le ZLS possono essere istituite solo nelle regioni italiane c.d, “più sviluppate” ai sensi del diritto europeo, vale a dire quelle in cui il PIL – Prodotto interno lordo pro capite è superiore al 90% di quello medio comunitario[2], il che, a nostro giudizio, è sbagliato perché taglia fuori le due regioni italiane c.d. “in transizione”, cioè l’Umbria e, soprattutto, le Marche[3] che, così non possono istituire ZLS né fare parte della ZES unica del Mezzogiorno di cui fanno parte, come abbiamo visto, le regioni “meno sviluppate” secondo la classificazione UE.
Questo errore si riflette anche nella tabella allegata al testo del DPCM citato che calcola la superficie massima delle ZLS, che include regioni che, come l’Umbria, non hanno sbocco a mere, come la Lombardia, la Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano.
Le ZLS possono essere istituite nel numero massimo di una per regione, qualora nella suddetta regione sia presente almeno un’area portuale oppure un’Autorità di sistema portuale, come abbiamo spiegato nell’articolo precedente.
La ZLS deve ricomprendere almeno un’Area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti a quest’area, purché presentino un nesso economico – funzionale con la predetta Area portuale.
Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico – produttive, indicate nel Piano di sviluppo strat