Il diritto d’autore tutela le opere intellettuali, attribuendo all’autore diritti morali e patrimoniali che possono essere ceduti per ottenere royalties. I compensi per l’utilizzo delle opere sono considerati reddito di lavoro autonomo, se non derivano da impresa, soggetti a deduzioni specifiche. La gestione fiscale varia in base alla natura del titolare del diritto e all’uso dell’opera. La dichiarazione dei redditi dovrà dunque riflettere queste peculiarità, applicando criteri dettagliati per deduzioni e ritenute. In questo contributo forniamo una guida all’indicazione dei diritti d’autore percepiti nel 2023 nel modello redditi o 730 2024 con focus sulle problematiche previdenziali (pensiamo ai professionisti iscritti a cassa di previdenza) e sui contribuenti forfettari che dichiarano tali compensi nel quadro LM.
I diritti d’autore sono soggetti ad una particolare disciplina impositiva. Questo comporta anche una particolare modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi. Vediamo, quindi, le particolari problematiche da affrontare.
Diritti d’autore: aspetti contrattuali
Il diritto d’autore attribuisce importanti facoltà al titolare, tra queste anche di godere di proventi monetari per l’utilizzo da parte di terzi della propria opera.
In particolare, sono comprese nella protezione le seguenti opere:
- letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- dell’architettura e i disegni;
- dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
- i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma.
Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; - le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; - del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Il diritto d’autore nasce in capo all’autore dell’opera per garantire la protezione delle opere intellettuali e dell’ingegno. Con il riconoscimento dei diritti d’autore il creatore/inventore acquista i:
- Diritti morali: diritto di paternità, merito e di pentimento (rientrano tra i diritti della personalità e sono in quanto tali inalienabili e di durata illimitata);
- Diritti patrimoniali che consistono nella possibilità di ottenere un ricavato dall’opera e di concederla in uso gratuito o oneroso a terzi, le cosiddette royalties.
Tale diritto permette all’autore di utilizzare economicamente l’opera attraverso la cessione o concessione in uso a terzi con contratto di licenza.
Con tale contratto l’autore trasferisce in capo a un altro soggetto il diritto di trarre un vantaggio economico dall’opera per un periodo di tempo limitato e dietro compenso, ma ne conserva la titolarità.
È l’autore a stabilire se tale concessione deve avvenire a titolo oneroso o gratuito, nell’ultimo caso egli percepisce dei corrispettivi, detti royalties e definiti come:
“i compensi di qualsiasi natura corrisposti all’autore ovvero ai soggetti che ne hanno