I contributi erogati sotto forma di servizi nell’ambito di un’attività del PNRR sono fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo; nell’ipotesi in cui il contributo pubblico copra integralmente il costo del servizio, l’operazione è totalmente fuori campo IVA, mentre qualora il contributo copra solo una parte del servizio e la restante parte resti a carico del beneficiario, il soggetto attuatore dovrà ordinariamente applicare l’IVA sul differenziale versato dal beneficiario stesso.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi a fondo perduto, ossia quelli erogati senza alcuna connessione con prestazioni di servizi o cessioni di beni, non sono soggetti ad imposta. L’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il ”contributo” non sia obbligato a dare, fare o permettere alcunché in controprestazione.
Il quesito: contributi a fondo perduto PNRR ed IVA
Un ente pubblico istante, nell’ambito della Missione (…) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è titolare di un particolare programma orientato.
Le risorse destinate al finanziamento del programma sono, a tal fine, gestite dallo stesso ente pubblico istante secondo quanto previsto da un apposito decreto ministeriale.
L’ente pubblico nel porre l’istanza all’Agenzia delle Entrate ha precisato…
…”di aver delineato un circuito finanziario che prevede, a fronte del servizio erogato dal soggetto attuatore (è il soggetto che deve gestire e rendicontare i contributi ricevuti dall’ente pubblico istante per la realizzazione dell’investimento ed è responsabile di tutti i rapporti verso lo stesso Ente pubblico) l’emissione di una fattura (o un atto contabile equivalente) da parte del medesimo soggetto attuatore nei confronti del (…..) dell’aiuto di Stato per l’intero “valore” del servizio erogato, corrispondente ai costi sostenuti per l’erogazione del medesimo servizio.
Tuttavia, tale importo viene