Riduzione per 6 anni del 50% delle imposte sui redditi ed Irap per i soggetti economici che decideranno di riportare l’attività economica in Italia. Il decreto internazionalizzazione ha introdotto un regime volto ad agevolare la delocalizzazione in Italia di imprese e studi professionali precedentemente operanti in territori extra-UE. Chiarimenti riguardanti la disciplina fiscale del c.d. reshoring.
Incentivo per il rimpatrio in Italia: ambito applicativo
La disposizione introdotta dall’art. 6 del Decreto Internazionalizzazione, in tema di rimpatrio in Italia di attività economiche, è finalizzata ad agevolare, con incentivo sul piano fiscale, il trasferimento in Italia di aziende precedentemente delocalizzate in territori non appartenenti all’Unione europea che hanno offerto facilità burocratiche e regimi fiscali meno oppressivi rispetto a quello italiano.
In tal senso i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all’Unione europea (EXTRA-UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), e trasferite nel territorio dello Stato, non concorreranno a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avverrà il trasferimento e nei cinque periodi d’imposta successivi.
L’attività trasferita non necessita di un tempo minimo di esercizio se avviata ab origine all’estero (Extra-UE/SSE).
Come sottolineato nel parere allo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, fra le attività economiche trasferite oggetto di agevolazione rientrano anche le attività d’impresa esercitate da società appartenenti al medesimo gruppo; ciò al fine di limitare la crescente delocalizzazione delle imprese multinazionali.
La circolare di Assonime sulla disciplina fiscale del reshoring
A tal proposito, in virtù dell’interpretazione fornita da ASSONIME nella circolare n. 4 del 23 febbraio corso dovrebbero essere agevolate anche le attività commerciali e produttive che fanno capo a rami di azienda localizzati in un Paese extra UE o SEE che vengono ricollocate in Italia.
Di contro, non godere della detassazione parziale il trasferimento in Italia di singoli asset che, pur essendo fonte potenziale di reddito tassabile in Italia, non sono collegati all’esercizio di un’attività di impresa.
In ogni caso, il trasferimento per essere parzialmente detassato deve essere fisico, ritenendosi ininfluente la tassazione in Italia tramite, ad esempio, una stabile organizzazione estera o la disciplina delle CFC.
Sempre secondo l’Ufficio Studi di Confindustria[1] più delicata e incerta appare, invece, la questione relativa al fatto se nel perimetro applicativo dell’agevolazione possano rientrare anche gl