La Corte di Cassazione ha affrontato un complesso caso di omesso versamento dell’IVA. Una società, per competere con aziende estere, aveva concesso dilazioni di pagamento ai propri clienti, causando una crisi di liquidità aggravata dal fallimento di alcuni di essi. Nonostante gli sforzi dell’amministratrice per gestire la situazione, rinunciando agli utili e alla propria retribuzione, la Corte ha esaminato la questione della responsabilità penale legata all’obbligo di versare l’IVA, in relazione all’emissione delle fatture, indipendentemente dall’effettivo incasso delle somme. Può la crisi di liquidità e le circostanze attenuanti influenzare la valutazione finale delle responsabilità?
La Corte di Cassazione ha statuito, in raccordo con la sua costante giurisprudenza, che anche in caso di inadempimento del cessionario dei beni, opera sempre la prescrizione penale dell’art 10ter del D. Lgs 74/2000, nel caso l’operatore economico incorra nella condotta di omesso versamento IVA in esso prevista.
Il caso: omesso versamento IVA per dilazioni concesse ai clienti
Sulla base della ricostruzione dei fatti risultava che la società, allo scopo di fronteggiare la concorrenza da parte di società estere, era stata costretta a concedere dilazioni di pagamento ai propri clienti.
A causa di tali dilazioni di pagamento e mancati incassi nonché del fallimento di alcuni clienti, era incorsa in una crisi di liquidità non altrimenti fronteggiabile che l’amministratrice aveva tentato di circoscrivere rinunciando agli utili e alla propria retribuzione.
Alla luce di tale dinamica di situazioni la ricorrente lamentava il vizio di illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
La Corte territoriale, pur dando atto che la società aveva concesso dilazioni di pagamento ai propri creditori e riconosciuto che la società non aveva incassato le somme che avrebbe dovuto versare in favore dell’erario, aveva ritenuto di affermare la penale responsabilità dell’amministratrice fondandola essenzialmente sul motivo che l’obbligo di pagamento dell’imposta scaturisce dalla sola emissione della fattura, e non dal suo pagamento, posto che esso prescinde dalla effettiva riscossione delle relative somme.
La medesima Corte territoriale precisava che anche il giudice di primo grado aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla base della mera emissione delle fatture, individuando quindi l’obbligo di corrispondere l’iva a prescindere dal fatto che la società avesse incassato il relativo importo o che questo sia stato incassato tardivamente.
Il reato di omesso versamento IVA nella ricostruzione della Cassazione
Il giudice di Cassazione dapprima premette che il reato di cui all’art. 10-ter D. Lgs. 10 marzo 2000 n.74 punisce il mancato versamento all’Erario, entro il termine previsto, delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale se superiori alla soglia di punibilità di 50.000,00 euro.
Tale obbligo di corresponsione, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, scaturisce dalla presentazione della dichiarazione, ed è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate (Cassazione Sez.3, n. 6220 del 23/01/2018, Rv. 272069).
Ne segue che il mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del reato, atteso che, l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme, essendo il mancato adempimento del debitore riconducibile all’ordinario rischio di i