Dallo scorso 30 Aprile sono cambiate le norme sul contraddittorio preventivo; tra gli intenti della Riforma Fiscale vi è quello di migliorare il dialogo Fisco – Contribuente. La norma di Legge entrata in vigore attua il disegno della Riforma oppure conferma solo lo stato di fatto antecedente sul contraddittorio?
L’art. 6 bis introdotto nello Statuto del contribuente dall’articolo 1 del Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219, ha disciplinato il principio del contraddittorio ed ha individuato alcuni atti atti esclusi dal contraddittorio. Orbene, non è questa la sede per entrare nel dibattito su come questo principio di matrice unionale è stato trasfuso nel nostro ordinamento, ma ci si limita ad alcune considerazioni su come il dialogo tra Fisco e contribuente, di cui il contraddittorio costituisce la massima espressione, viene in essere con le nuove normative figlie delle recenti riforme.
L’incipit dell’art. 6 è proprio l’apertura all’eccezione alla regola del contraddittorio che lo stesso enuncia: il “Salvo quanto previsto dal comma 2” è infatti il preludio al successivo comma secondo il quale:
“non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
I troppi atti esclusi dal contraddittorio preventivo
Lo scorso 30 aprile è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con il quale sono stati individua