Il periodo di conservazione delle scritture contabili è generalmente di dieci anni. Tuttavia, in casi specifici come contestazioni o accertamenti fiscali in corso, i documenti devono essere conservati fino alla loro completa definizione. Questo implica che, in determinate circostanze, la documentazione contabile possa dover essere mantenuta per un periodo superiore ai dieci anni, a seconda delle esigenze legali e fiscali in atto. Dunque, in definitiva, qual è il tempo massimo per cui vanno conservate le scritture contabili per eventuali verifiche fiscali? Tale termine può davvero eccedere i canonici 10 anni?
Conservazione scritture termine decennale: l’obbligo di conservazione degli atti a fini tributari per non più di dieci anni è esteso alle scritture contabili? Sussistono termini particolari per la conservazione delle scritture contabili nei confronti del Fisco?
Quando il contribuente è tenuto a conservare le scritture contabili oltre il termine decennale previsto dall’art. 8, comma 5, della legge n. 212 del 2000 ovvero quando è troppo “stretto” l’obbligo di conservazione decennale per la conservazione delle scritture?
L’art. 22, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, è norma speciale che prevale anche sul disposto di cui all’art. 8, comma 5, della legge n. 212 del 2000 ovvero tale ultima disposizione, in quanto norma di carattere generale, non può prevalere su una norma speciale, quale è l’art. 22?
Conservazione delle scritture contabili gli obblighi di legge
L’art. 8, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 1, del D.lgs. n. 219 del 2023, dispone ora:
“5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l’amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione”.
L ’Amministrazione finanziaria non può fondare proprie pretese su documentazione contabile ultradecennale del contribuente.
Diverso è il caso in cui è il contribuente ad invocare un vantaggio fiscale, dichiarando però di non essere in grado di produrre quella documentazione contabile, che pure l’Ente impositore ritiene indispensabile perché possa affermarsi il giusto fondamento della pretesa tributaria della società.
Rappresenta un principio generale, in materia fiscale, che chi intende avvalersi di un vantaggio tributario debba provare di avervi diritto; appare corret