L’INPS ha reso disponibile un’apposita utility, che la lavoratrice può utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli per la gestione del Bonus mamme. La norma prevede una decontribuzione per le madri di tre o più figli a regime e per il solo 2024 per chi ha solo 2 figli.
L’INPS ha messo a disposizione delle lavoratrici che intendono utilizzare il cd. Bonus mamme (art. 1, comma 180 della L. n. 213/213) un’apposita utility, da utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli o, in assenza del codice fiscale dei figli, i loro dati anagrafici.
L’utilizzo di tale applicativo è limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già fruitrice del bonus in trattazione, non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens.
Il suddetto applicativo, denominato “Utility Esonero Lavoratrici Madri”, è stato rilasciato ed è disponibile mediante accesso al sito dell’Istituto www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
Il bonus mamme 2024
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 180, che:
- “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
Ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero contributivo in oggetto (di seguito, anche bonus mamme) è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Nello specifico, l’esonero in trattazione:
- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile. Come precisato nel comma 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, inoltre, l’applicazione dell’esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Modalità di comunicazione del bonus
Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici dei settori pubblico e privato titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali dei due o tre figli, relativamente alla fattispecie di interesse.
Pertanto, la fruizione dell’esonero in oggetto non è subordinata alla presentazione di una specifica domanda di accesso all’Istituto da parte della lavoratrice interessata.
Si precisa, al riguardo, che l’effettiva fruizione dell’esonero avviene – previa comunicazione, da parte della lavoratrice interessata al proprio datore di lavoro, della volontà di beneficiare del bonus – mediante esposizione nella denuncia contributiva (flussi Uniemens) dei codici di conguaglio appositamente predisposti.
La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce contributive con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare i codici fiscali di tre figli, comprendendo necessariamente il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all’Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità, di effettuare i controlli circa la coerenza e la correttezza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati risultassero non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento dell’esonero in oggetto.
Utility Esonero Lavoratrici Madri
Inoltre, qualora la lavoratrice intenda comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli, tale possibilità è consentita mediante la predisposizione, da parte dell’Istituto, di un’apposita utility, che la lavoratrice può utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli o, in assenza del codice fiscale dei figli, i loro dati anagrafici.
L’utilizzo di tale applicativo è limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già fruitrice del bonus mamme in trattazione, non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens.
Tanto premesso, si comunica che il suddetto applicativo, denominato “Utility Esonero Lavoratrici Madri”, è stato rilasciato ed è disponibile mediante accesso al sito dell’Istituto www.inps.it, al seguente percorso:
- “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
La lavoratrice interessata a fornire direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli, dopo aver selezionato la voce “Utility Esonero Lavoratrici Madri” in “Elenco domande di sgravio”, può procedere con la dichiarazione degli identificativi, fornendo i codici fiscali o, in via alternativa, laddove non sia in possesso dei codici fiscali, le informazioni anagrafiche dei figli.
Si evidenzia, al riguardo, che l’accesso all’utility è consentito esclusivamente alle lavoratrici madri per le quali risultano presenti, negli archivi dell’Istituto, i flussi di denuncia Uniemens, nei quali, il datore di lavoro non abbia indicato i codici fiscali dei figli.
Al fine di agevolare l’individuazione delle lavoratrici madri per le quali sia necessaria la compilazione della dichiarazione tramite l’utility in trattazione, l’Istituto provvederà a inviare alle stesse apposita comunicazione tramite posta elettronica ordinaria.
In tale comunicazione – che sarà inviata alle lavoratrici madri già fruitrici del bonus che siano registrate ai servizi dell’Istituto, avendo fornito apposito indirizzo e-mail – l’Istituto inviterà le lavoratrici interessate ad avvalersi dell’utility per comunicare le informazioni relative ai codici fiscali o, in loro assenza, i dati anagrafici dei figli.
L’accesso all’applicativo può avvenire decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi Uniemens, per la prima volta, i codici relativi all’esonero in oggetto.
Ad esempio, se l’esonero è stato esposto dal datore di lavoro per la prima volta nella denuncia Uniemens di competenza del mese di marzo 2024, l’accesso all’applicativo può avvenire non prima del 15 maggio 2024.
Il lasso temporale di almeno 45 giorni è, infatti, necessario per l’acquisizione, da parte dei sistemi dell’Istituto, dei flussi Uniemens da cui prelevare le informazioni circa le beneficiarie dell’esonero in esame.
Inoltre, la compilazione della dichiarazione da parte della lavoratrice interessata mediante l’utilizzo dell’applicativo in oggetto può avvenire entro sette mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l’esonero per la lavoratrice.
Pertanto, a seguito della compilazione della dichiarazione mediante l’utilizzo dell’utility in trattazione, la lavoratrice madre è informata dell’esito attribuito alla sua dichiarazione.
In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, le lavoratrici madri che risultano registrate ai servizi on-line dell’Istituto, riceveranno opportuna comunicazione tramite posta elettronica ordinaria da parte dell’Istituto al fine di potersi attivare con l’eventuale integrazione della documentazione, sia tramite l’utility in argomento che presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, per consentire un’istruttoria integrativa.
Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo nel termine di sette mesi – evidenziato nella comunicazione inviata dall’Istituto – comporterà la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio.
Le lavoratrici madri impossibilitate ad accedere all’utility, in quanto sprovviste di codice fiscale alfanumerico di 16 cifre, validato all’anagrafe tributaria, e prive di SPID, CNS o CIE 3.0, devono recarsi presso la Struttura territorialmente competente dell’Istituto con la documentazione integrativa necessaria (ad esempio, estratto di nascita dei figli o stato di famiglia) per la verifica della legittima fruizione dell’esonero in oggetto.
Fonte: Messaggio INPS n. 1702 del 6 maggio 2024.
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Antonella Madia
Lunedì 27 maggio 2024