Termini presentazione delle dichiarazioni: proroga per tutti al 15 ottobre 2024

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le norme per le dichiarazioni fiscali, estendendo i termini per i modelli REDDITI e IRAP e ampliando l’uso del modello 730. Le modifiche includono semplificazioni nella presentazione e nuove sezioni per la rivalutazione dei terreni e il monitoraggio delle attività finanziarie estere. Queste modifiche mirano a semplificare il processo di dichiarazione fiscale, aumentando l’efficienza e la chiarezza per i contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 pubblicata l’11 aprile, ha analizzato le novità in materia di dichiarazioni fiscali recate dal D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 e dall’art. 38 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, contenente disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

In particolare, le principali novità riguardano:

  • l’estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730;
  • la semplificazione della dichiarazione precompilata;
  • la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

 

I termini per l’invio della dichiarazione dei redditi dopo la Riforma Fiscale

termini presentazione dichiarazioni 2024Con riferimento all’ultimo aspetto, l’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 1/2024, modificando l’art. 2 del DPR 322/98 con effetto dal 2 maggio 2024, ha disposto l’anticipazione, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

  • dal 30 novembre al 30 settembre, per i contribuenti “solari”;
  • dalla fine dell’undicesimo a quella del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Tale nuova disciplina è stata però derogata per effetto dell’art. 38 del citato D.Lgs. 13/2024.

 

Il termine per il modello redditi 2024 fissato al 15 Ottobre

In relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP è stato infatti differito:

  • dal 30 settembre al 15 ottobre, per i contribuenti “solari”;
  • dalla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Nella circolare non viene fatta alcuna distinzione, per cui deve ritenersi confermato che le disposizioni dell’art. 38 del D.Lgs. 13/2024 riguardino tutti i contribuenti, indipendentemente dal fatto che essi applichino o meno gli ISA o che aderiscano al concordato preventivo.

Nei confronti di tutti i contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023, dovranno essere presentati in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

Resta, invece, applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 1/2024, secondo cui per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione.

Tali termini rimangono applicabili anche laddove il termine di presentazione delle dichiarazioni scada prima del 2 maggio 2024, ad esempio una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022-31 maggio 2023, che è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024.

Implementazione del Modello 730/2024

In merito all’utilizzo del modello 730, la circolare ricorda che è possibile presentare il modello 730/2024 anche per:

  • indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi della L. 197/2022 (nuova sezione II del quadro L);
  • dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (nuova sezione III del quadro L);
  • assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e determinare le relative imposte (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività) nel nuovo quadro W.

Viene inoltre sottolineata la possibilità, prevista dall’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 1/2024, di presentare il modello 730/2024 con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

L’art. 1 del D.Lgs. 1/2024 ha invece modificato la dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e di pensione, prevedendo una modalità di presentazione semplificata tramite un percorso guidato.

 

Francesco Costa

Lunedì 22 aprile 2024
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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