La distinzione tra appalto e somministrazione di manodopera è da sempre molto controversa: sono numerosi i contenziosi con oggetto l’effettiva natura contrattuale delle operazioni realizzate. In questo contesto, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il distacco del personale – ma il principio non può che valere anche per la somministrazione di manodopera – è una prestazione di servizi soggetta ad IVA nelle modalità ordinarie, potrebbe limitare, almeno avendo a riguardo il tributo comunitario, contestazioni che vertono sulla “giuridica inesistenza” delle operazioni messe in atto, per effetto della riqualificazione dell’appalto in somministrazione di manodopera.
Appalto e somministrazione di manodopera: le differenze
Il confine tra appalto e somministrazione di manodopera è sempre molto labile.
Ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si realizza una prestazione di appalto nel caso in cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
La somministrazione di manodopera, così come definita dall’articolo 30 del Dlgs 81 del 15/06/2015, si configura invece come un contratto mediante il quale un’agenzia autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore, a tempo determinato o indeterminato, uno o più lavoratori alle proprie dipendenze, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
L’articolo 29 del Dlgs 276/2003, che fornisce degli elementi per distinguere le due forme contrattuali, stabilisce che l’appalto si differenzia dalla somministrazione di manodopera in qu