La fiscalità dell’operazione di scissione societaria rappresenta spesso un momento complesso. Oggi puntiamo il mouse sulla corretta ripartizione dei crediti d’imposta, in particolare dei crediti d’imposta per Ricerca & Sviluppo ma anche quelli derivanti dall’acquisto di energia elettrica delle imprese non energivore, da investimenti pubblicitari e dalla sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione.
Con una recente risposta a interpello l’Agenzia Entrate avente ad oggetto i criteri di ripartizione nell’ambito di un’operazione di scissione di crediti d’imposta derivanti da attività di ricerca e sviluppo, dall’acquisto di energia elettrica delle imprese non energivore, da investimenti pubblicitari e dalla sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto di non conformarle all’identità fiscale di “posizioni soggettive” e di ritenerle poste patrimoniali liberamente disponibili soggette ad un criterio di riparto solo rimesso alle indicazioni rappresentate nel progetto di scissione.
Il credito d’imposta Ricerca e sviluppo nella scissione
Specificamente per il Credito R&S, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che come precisato dalla circolare n. 10/E del 16 maggio 2018, esso costituisce:
”un incentivo automatico diretto a finanziare gli investimenti privati incrementali in attività di ricerca e sviluppo, concesso attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e la cui determinazione non incide sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito imponibile e delle imposte.
La disciplina agevolativa si caratterizza quindi per la sua sostanziale autonomia rispetto all’ ordinaria disciplina di determinazione del reddito di impresa, da cui deriva la non connotazione alla stregua di una posizione soggettiva della scissa.”.
L’Agenzia delle Entrate sembra, quindi, accogliere la tesi de