Il collegato fiscale alla prossima Manovra di bilancio 2024 sposta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.
L’articolo 5, del decreto legge 145/2023, decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2024, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Termini per il riversamento del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo: cosa prevede la legge di Bilancio 2023
La legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di Bilancio 2023, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, all’articolo 1, al comma 271, stabilisce che i soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo siano tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo del medesimo credito all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 (anziché il 31 ottobre del medesimo anno).
Il successivo comma 272, stabilisce che le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta non siano già state constatate.
La disposizione espunge il riferimento, presente nelle disposizioni finora vigenti, all’ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza.
La procedura di riversamento spontaneo
La procedura di riversamento spontaneo disciplinata all’art. 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021, ed è destinata ai soggetti che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014