In caso di infortunio sul lavoro cosa si deve comunicare all’INAIL? Vediamo quando basta la semplice comunicazione e quando diventa obbligatoria la più complessa denuncia di infortunio sul lavoro.
L’assicurazione INAIL ha l’obiettivo di garantire una serie di prestazioni economiche e sanitarie a beneficio di coloro che subiscono infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Al fine di attivare la copertura assicurativa dell’evento il datore di lavoro è obbligato ad inviare l’apposita denuncia all’INAIL. Esistono tuttavia altre ipotesi dove è sufficiente la comunicazione di infortunio.
Analizziamo in dettaglio la differenza tra le due pratiche.
Denuncia di infortunio sul lavoro, quando è obbligatorio inviarla?
La denuncia di infortunio dev’essere trasmessa all’INAIL per gli eventi con prognosi superiore a tre giorni (escluso quello dell’evento) a prescindere da ogni valutazione sul fatto che l’evento possa o meno essere coperto dall’assicurazione in parola.
Il datore di lavoro deve adempiere all’obbligo entro:
- due giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico, nella generalità dei casi;
- ventiquattro ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.
Denuncia di infortunio: il contenuto
Per gli eventi di infortunio l’assicurazione INAIL garantisce un’apposita copertura economica al lavoratore, a causa della sua condizione di inabilità temporanea assoluta all’attività lavorativa manuale e / o intellettuale, dedotta in contratto o nelle intese successivamente intercorse.
Come descritto in tabella, posto che il trattamento economico a carico dell’INAIL è garantito dal quarto giorno di assenza, a partire dal quale scatta anche l’obbligo di invio della denuncia di infortunio, nella stessa devono essere altresì indicati i dati retribuitivi del dipendente interessato, in modo da permettere all’Istituto di calcolare la retribuzione media giornaliera, da assumere al 60 – 75% per determinare le spettanze economiche.
Giornate di assenza |
Trattamento |
|
Datore di lavoro |
INAIL |
|
Giorno dell’evento |
100% del guadagno medio giornaliero |
– |
Dal primo al terzo giorno successivi l’evento (carenza) |
60% del guadagno medio giornaliero |
– |
Dal quarto al novantesimo giorno |
– |
60% della retribuzione media giornaliera (RMG) dei quindici giorni immediatamente precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale (*) |
Dal novantunesimo giorno |
– |
75% della retribuzione media giornaliera dei quindici giorni immediatamente precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale (*) |
(*) Il calcolo della retribuzione media giornaliera avviene:
|
La denuncia di infortunio (rappresentata dal “Mod. 4 bis R.A.” disponibile collegandosi al portale “inail.it – Atti e documenti – Moduli e modelli – Prestazioni – Denuncia infortunio”) si compone pertanto delle seguenti sezioni:
- dati del lavoratore;
- informazioni sul datore di lavoro;
- descrizione dell’infortunio e dati del certificato medico;
- eventuali testimoni;
- dettagli dei veicoli a motore coinvolti;
- dati retributivi.
Infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni
Nelle ipotesi di infortuni sul lavoro mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, la denuncia assolve altresì all’obbligo di segnalare l’evento all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Entro quattro giorni dal momento in cui i dati sono disponibili, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta.
Comunicazione di infortunio: quali differenze rispetto alla denuncia?
A differenza della denuncia, il cui compito è fornire all’INAIL i dati dell’evento, comprensivi delle informazioni retributive necessarie per permettere all’Istituto stesso di erogare le prestazioni economiche al lavoratore interessato, la comunicazione interessa eventi di minor durata, per i quali non interviene la copertura economica dell’INAIL.
Comunicazione di infortunio: quando dev’essere trasmessa?
Mentre la denuncia riguarda gli eventi di infortunio con prognosi superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento, la comunicazione riguarda le assenze di minor durata.
Tali si intendono gli infortuni che comportano l’assenza del lavoratore per almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a tre giorni.
Il datore di lavoro ha quarantotto ore di tempo, a partire dalla ricezione del certificato medico, per trasmettere la comunicazione all’INAIL.
Nel caso in cui la prognosi di infortunio, già oggetto di comunicazione, venga successivamente estesa oltre i tre giorni, il datore di lavoro deve convertire la pratica in denuncia di infortunio.
I contenuti
Per i motivi appena citati, la comunicazione di infortunio, avendo esclusivamente un fine statistico ed informativo, contiene un numero di dati inferiore rispetto alla denuncia, nello specifico:
- dati del datore di lavoro;
- dati del lavoratore;
- descrizione dell’evento e dati del certificato medico.
Da quanto descritto si nota che nella comunicazione, a differenza della denuncia, mancano i dati retributivi del lavoratore. Questi ultimi sono inutili dal momento che, come già affermato, per gli eventi in parola non è prevista la copertura economica dell’INAIL.
Denuncia e comunicazione: i punti in comune
Tanto la denuncia quanto la comunicazione di infortunio non solo devono essere trasmesse allo stesso ente, l’INAIL, ma, in aggiunta, con le stesse modalità telematiche.
Questo significa che la piattaforma per l’invio delle pratiche è il sito “inail.it”, in particolare la sezione “Accedi ai servizi online”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Tabella riepilogativa
Ecco descritte in tabella differenza tra denuncia e comunicazione di infortunio:
Denuncia / comunicazione |
Finalità |
Scadenza |
Tipologia di eventi |
Denuncia |
Assicurative |
Due giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico, nella generalità dei casi |
Infortuni con prognosi superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento |
Ventiquattro ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte
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Comunicazione |
Statistiche ed informative |
Quarantotto ore dalla ricezione del certificato medico |
Infortuni con prognosi fino a tre giorni, escluso quello dell’evento |
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Paolo Ballanti
Martedì 12 marzo 2024