Le modifiche legislative e al calendario degli adempimenti relativi al Superbonus e ai bonus fiscali dedicati all’edilizia hanno reso complicatissima la gestione amministrativa delle pratiche. Per venire incontro alle necessità degli operatori è stato prorogato al 4 aprile (rispetto alla scadenza del 16 marzo) il termine per le comunicazioni dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta; delle spese sostenute dal condominio nel 2023 per gli interventi “edilizi” sulle parti comuni.
L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga al 4 aprile (rispetto alla scadenza del 16 marzo) del termine per la comunicazione rispettivamente:
- dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta relativa alle spese per interventi edilizi sostenuti nel 2023;
- delle spese sostenute dal condominio nel 2023 per gli interventi “edilizi” sulle parti comuni che deve essere effettuata dagli amministratori di condominio.
Si fa presente che quest’ultima comunicazione relativi agli interventi condominiali non è dovuta nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nel 2023 per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Bonus edili: comunicazione opzione per sconto in fattura e cessione del credito
Come noto l’articolo 121 del D.L. 34/2020 disciplina le diverse modalità di fruizione dei “bonus edilizi”, intendendosi per tali quelle agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali (con aliquote variabili ricomprese, a seconda della tipologia di lavori, tra il 50% e il 110%) a favore dei soggetti che effettuano determinate tipologie di lavori, come le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica.
Le predette detrazioni sono fruite direttamente dal beneficiario in diminuzione delle imposte dovute in base alla liquidazione della propria dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.
In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi, è prevista la possibilità di optare, alternativamente:
- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione;
- per la cessione di un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
Oltre che per interventi di cui al Superbonus 110%, in base a quanto previsto dall’art. 121, D.L. n. 34/2020, i contribuenti possono optare (in luogo della detrazione) per la cessione del credito corrispondente o lo sconto in fattura per spese relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (solo interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett a) e b) e comma 3, TUIR);
- riqualificazione energetica;
- adozione di misure antisismiche e riduzione del rischio sismico (cd. “sismabonus”);
- sistemazione, pulizia e rinnovamento delle facciate degli edifici (cd. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione di infrastrutture per ricarica di veicoli elettrici.
- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e