Proponiamo una guida all’utilizzo del credito IVA 2023 per i contribuenti che chiudono a credito la dichiarazione IVA 2024. Focus sul caso degli obblighi di visto di conformità per i contribuenti che hanno un credito da compensare superiore a 5mila euro.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2023, risultante dal modello di dichiarazione annuale IVA 2024:
- fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivo”;
- oltre € 5.000 richiede la preventiva presentazione del modello Iva 2024, con utilizzo che può iniziare dal 10° giorno successivo a tale presentazione.
I soggetti ISA con punteggio almeno pari a 8 per il 2022 (Modello Redditi 2023) o almeno pari a 8,5 quale media per il 2021 ed il 2022 sono esonerati dal visto di conformità fino a 50.000 €.
Compensazione tra crediti e debiti fiscali
Come noto la compensazione consente di sommare algebricamente i crediti ed i debiti che si formano nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Regioni, INPS, INAIL) e il risultato che ne deriva è rappresentato da un saldo a debito o da un credito.
La compensazione può essere di tipo:
Verticale
Consente di neutralizzare i debiti di una determinata imposta con i crediti della stessa imposta.
Basti pensare alla possibilità di compensare l’acconto Irpef con l’eventuale saldo a credito Irpef; altro esempio è quello rappresentato da una liquidazione periodica Iva a debito compensata con un’altra liquidazione a credito.
Il contribuente che intende compensare verticalmente non esporrà nel Mod. F24 l’operazione di compensazione, ma riporterà eventualmente soltanto l’importo di residuo debito che è tenuto a versare successivamente all’operazione di compensazione verticale stessa.
Orizzontale
Si attua attraverso la somma algebrica di crediti e di debiti nei confronti dei diversi enti impositori, risultanti dalla dichiarazione annuale o dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24.
La compensazione orizzontale si può attuare esclusivamente all’interno del modello unificato di pagamento F24.
Il punto di partenza di questo meccanismo è rappresentato dalle dichiarazioni annuali e dalla denuncia periodica INPS (UNI-EMENS).
Infatti, il credito che scaturisce da tali dichiarazioni può essere utilizzato per compensare tutte le imposte e i contributi che rientrano nell’oggetto del versamento unitario (IRPEF, IVA, ritenute, IRAP, contributi previdenziali).
Compensazione verticale del credito Iva
Il contribuente che effettua le liquidazioni periodiche IVA con cadenza trimestrale maggiorando gli importi dell’interesse dell’1%, ha convenienza ad utilizzare il credito IVA annuale in modo verticale, anziché nel Mod. F24.
Infatti, qualora effettui una compensazione verticale, il contribuente deve maggiorare l’importo con gli interessi dell’1% solo dopo aver effettuato la compensazione.
Esempio
Credito IVA 2023 € 1.000,00
Debito IVA 1° trimestre 2024 € 1.200,00
Importo residuo a debito € 200,00
Tale importo residuale deve essere maggiorato degli interessi pari all’1%:
€ 200,00 + (€ 200,00 x 1%) =
€ 200,00 + € 2,00 = € 202,00 importo da versare
Chiarimenti Agenzia delle Entrate |
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Circolare15.1.2010, n. 1/E |
Costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.
L’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, configurando “di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale |
Circolare3.6.2010, n. 29/E |
Le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.
Ciò si ris |