La legge di Bilancio 2024 introduce importanti novità in materia fiscale, in particolare riguardo alle plusvalenze immobiliari legate agli interventi agevolati dal Superbonus 110%. Questa novità modifica l’ambito di applicazione dei redditi diversi previsti dal TUIR, includendo specificamente le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili beneficiari del Superbonus, a certe condizioni.
La legge di Bilancio 2024 aggiunge la tassazione, tra i redditi diversi ai sensi del TUIR, delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus 110, di cui al decreto legge 34/2020 e successive modificazioni, cd. decreto Rilancio.
Vediamo di analizzare la novità.
I redditi diversi nel TUIR: cenni
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
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- cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a), del comma 2, dell’art. 44 del TUIR, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- cessione dei contratti di cui al
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