Esploriamo alcune criticità del Decreto di Riforma della Fiscalità internazionale: in base ai nuovi parametri per definire il domicilio alcuni contribuenti “esteri” oggi potrebbero essere ritenuti residenti in Italia.
Modificati i criteri per definire la residenza fiscale delle persone fisiche disciplinati dall’articolo 2, comma 2, del Tuir. Una delle novità riguarda la definizione di “domicilio”: d’ora in poi assumono rilevanza preminente gli affetti personali.
Ne deriva che taluni soggetti che, secondo la previgente disciplina, risultavano residenti all’estero, poiché, ad esempio, il proprio centro degli interessi economici era situato fuori dai confini nazionali, ora potrebbero essere ritenuti residenti in Italia.
La nuova nozione di residenza fiscale delle persone fisiche
Per effetto delle ultime novità introdotte dal D.lgs 209/2023, in attuazione della riforma fiscale (Legge Delega 111/2023), ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, a partire dall’01/01/2024, sono considerate residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno:
- hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del codice civile, dovendosi in