A far data dal 5 gennaio 2024 vige una nuova forma di conciliazione giudiziaria tributaria, che estende l’iniziativa conciliativa anche alla Corte di Giustizia Tributaria. Questo aggiunge uno strumento per la deflazione del contenzioso tributario, permettendo la conciliazione su più ampi casi, non limitati ai valori sotto i 50mila euro. Tale conciliazione può avvenire in udienza o fuori, mirando a risolvere definitivamente le controversie, con la possibilità di ridurre le sanzioni. Questa norma dovrebbe facilitare l’accordo tra le parti, promuovendo l’efficienza processuale.
Il Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 ha modificato, a decorrere dal giorno successivo (5 gennaio 2024)[1] all’entrata in vigore (4 gennaio 2024) del decreto stesso l’articolo 48-bis.1 del d.lgs. 546/1992, che prevede una “terza” forma di conciliazione, la c.d. “Conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria”.
Sussiste ancora la possibilità che la proposta conciliativa venga formulata anche dal giudice.
La conferma dell’attribuzione del potere di iniziativa anche alla Corte di giustizia tributaria è da considerare positiva, rappresentando un ulteriore strumento in direzione della necessaria deflazione del contenzioso tributario.
Uno degli obiettivi della modifica è chiudere con la conciliazione definitivamente tutte le controversie; quindi, anche quelle che non rientravano nel perimetro di applicazione dell’abrogato istituto del “reclamo/mediazione”.
L’iniziativa o proposta della Corte di giustizia tributaria potrà riguardare non soltanto i giudizi il cui valore non ecceda i cinquantamila euro.
Conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria: le regole
Con l’abrogazione[2] dell’istituto del reclamo e mediazione, la proposta di conciliazione, ai sensi dell’art. 48 bis1 può essere formulata d’ufficio dalla Corte tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all’oggetto del giudizio.[3]
Ove possibile, considerato l’oggetto del giudizio e i precedenti giurisprudenziali[4], la Corte di Giustizia può formulare una proposta conciliativa che può esser