La Corte di Giustizia dell’UE interviene in tema di indennità di fine rapporto (FIRR) per agenti commerciali stabilendo che questa debba includere anche le provvigioni perse, anche se erogate una tantum. Il caso esaminato riguarda un agente al quale nonostante i contratti fossero limitati nel tempo, la Corte riconosce il diritto a provvigioni ipotetiche per contratti futuri. Questo principio si applica indipendentemente dal tipo di remunerazione, valorizzando i vantaggi acquisiti dalla ditta mandante.
I Giudici europei hanno valorizzato la natura risarcitoria del FIRR che deve comprendere le provvigioni perse, anche se contrattualmente erogate una tantum, che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso d’ipotetica prosecuzione del contratto.
Il caso: agente retribuito con provvigioni corrisposte una tantum
Un agente ceco promuoveva contratti di abbonamento a servizi di telefonia a favore di una società con sede in Germania, venendo retribuito con provvigioni “una tantum” per ciascun contratto concluso.
Il rapporto d’agenzia, iniziato nel corso dell’annualità 1998, cessava il 31.12.2020.
Nel corso degli anni 2006 e 2007, l’agente aveva procurato alla ditta mandante nuovi clienti e concluso altri contratti con i clienti esistenti; tuttavia, tenuto conto della durata massima dell’obbligazione tariffaria, tali contratti non superavano la data di estinzione del contratto di agenzia.
La problematica riguardava i contratti stipulati (ovvero oggetto di rinnovo o modifica) da parte dell’agente negli anni 2008 e 2009, per i quali il vincolo tariffario di scioglimento del contratto, non era ancora decorso alla data del 31 dicembre 2020.
La richiesta di parte attrice (agente)
In sede di gravame l’agente eccepiva il ma