Gestione artigiani e commercianti: i contributi INPS 2024

Come ogni anno, l’INPS ha comunicato gli aggiornamenti relativi alla contribuzione INPS artigiani e commercianti per il 2024: vediamo tutte le novità tra cui i minimali previsti, che sono:
– 4.427,04 euro per gli artigiani;
– 4.515,43 euro per i commercianti.

L’INPS ha comunicato le aliquote contributive, nonché gli importi dei contributi fissi da pagare trimestralmente, per l’anno 2024, nei confronti degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestioni autonome dell’INPS.

Per quest’anno, gli artigiani ed esercenti attività commerciali dovranno corrispondere rispettivamente un’aliquota contributiva del 24% e del 24,48%, da applicarsi sul reddito minimo imponibile pari a 18.415 euro.

La prima rata trimestrale dell’anno 2024 deve essere corrisposta entro il 16 maggio 2024.

 

Gestione artigiani e commercianti 2024: la regole per la contribuzione INPS

artigiani commercianti contributi 2024L’art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011, convertito successivamente in L. n. 214/2011 (c.d. “Manovra Salva-Italia“), ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.

L’aliquota massima, si ricorda, è stata già raggiunta nel 2018.

In particolare, ai sensi del citato articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:

  • la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

 

Artigiani e commercianti: i contributi INPS 2024

Pertanto, per il 2024:

  • gli artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni, dovranno corrispondere un’aliquota contributiva pari al 24% (23,7% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);

  • i commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni, dovranno corrispondere un’aliquota contributiva pari al 24,48% (23,18% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2024, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Contributi IVS sul minimale

Per determinare l’importo contributivo da versare trimestralmente, occorre applicare l’aliquota contributiva al reddito minimo imponibile che, per quest’anno, è pari a 18.415 euro.

Pertanto, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2024, risulta così suddiviso:

  • 4.427,04 euro per gli artigiani (4.371,80 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);

  • 4.515,43 euro per i commercianti (4.460,19 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

  • 368,92 euro per gli artigiani (364,32 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);

  • 376,29 euro per i commercianti (371,69 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

 

Contributi IVS sul reddito eccedente

Le aliquote contributive su illustrate, si applicano fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 55.008 euro.

Oltre tale soglia, infatti, trova applicazione un’ulteriore punto percentuale, come previsto dall’art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438.

Massimale imponibile

L’art. 1, comma 4, della L. n. 233/1990 stabilisce che gli artigiani ed esercenti attività commerciali hanno comunque un massimale contributivo, oltre il quale non è dovuto alcuno contributo (ma non si matura neanche la pensione in questo caso).

In particolare:

  • per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale annuo è pari a 91.680 euro;

  • mentre per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale sale a 119.650 euro.

 

Contribuzione a saldo

Come noto, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);

  • è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nel 2025).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Termine e modalità di versamento

I contributi IVS degli artigiani e commercianti si versano:

  • in misura fissa ogni trimestre, in caso di reddito inferiore al minimale imponibile (18.415 euro);

  • con il sistema degli acconti e saldo (come per l’Irpef, ad esempio), per la parte che eccede il reddito minimo imponibile.

Nel primo caso, i contributi IVS devono essere versati con modello F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio 2024;

  • 20 agosto 2024;

  • 18 novembre 2024;

  • e 17 febbraio 2025.

 

Regime contributivo agevolato per i forfettari

Si ricorda, infine, che in caso di accesso al cd. regime fiscale agevolato (meglio conosciuto come “regime forfetario”), gli artigiani ed esercenti attività commerciali possono applicare una riduzione contributiva del 35%.

Tale agevolazione si applicherà nel 2024 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2023 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2024, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2023 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024, come previsto dal comma 83 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014.

 

Fonte: Circolare INPS n. 33 del 7 febbraio 2024

 

NdR. Leggi qui la nostra guida alla richiesta di riduzione dei contributi INPS artigiani e commercianti per il 2024.

 

Antonella Madia

Sabato 17 Febbraio 2024