L’enunciazione dei finanziamenti soci è tassata ai fini dell’imposta di registro? Una recentissima sentenza della Cassazione chiarisce quando scattano i presupposti di tale tassazione ai fini del T.U.R. e quando l’enunciazione è fiscalmente “esente”.
La Corte di Cassazione è tornata sulla questione dell’enunciazione dei finanziamenti soci rappresentata in una delibera sociale, chiarendo la loro irrilevanza ai fini dell’imposta di registro in quanto mancante di uno dei presupposti di cui all’art. 22 TUR e precisamente la perpetuazione degli effetti dell’atto enunciato.
Il caso: enunciazione di finanziamenti soci in delibera di aumento di capitale
L’imputazione dei finanziamenti ai soci e l’imposta di registro
Più precisamente, la Corte ha affermato che, in tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l’imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta, anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l’imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento integrando la causa di non imponibilità di cui all’art. 22, comma 2, del DPR n. 131/1986.
La cessazione degli effetti del finanziamento
A tale proposito ed in piena condivisione con tale statuizione va sottolineato come il citato art. 22, TUR prescriva testualmente che:
“quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione”,
non insorge il relativo presupposto impositivo.
Qualora, quindi, la convenzione enunciata (il finanziamento) venga a cessare i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che muta, quindi, la causa dell’originaria datio determinando l’estinzione (per rinuncia, ma prima ancora per compensazione come rappresentato da Cassazione, Sez. 1, 19 marzo 2009, n. 67011) dell’obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell’atto enunciante, non si strutturano integralmente i presupposti dell’art.22 per la tassazione dell’atto enunciato.
A tale fine occorre evidenziare come l’originaria consegna della somma di danaro non integri un effetto dell’originario contratto concluso tra la società ed il socio, ma piuttosto un elemento che attiene alla sua conclusione: di