Ammortizzatori sociali: aggiornati gli importi per il 2024

Come ogni anno sono disponibili gli importi che verranno erogati a titolo di ammortizzatori sociali nell’anno 2024. Ecco una rassegna di tutte le novità…

L’INPS ha aggiornato gli importi massimi – per l’anno 2024 – dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) e dell’assegno per le attività socialmente utili.

Gli ammortizzatori sociali

ammortizzatori sociali importi 2024L’articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi del trattamento di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3, comma 5, del decreto citato (c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale), che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Pertanto, in attuazione del citato disposto normativo, si forniscono le misure – in vigore dal 1° gennaio 2024 – degli importi massimi:

  • dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CISOA, CIGS e AIS);
  • dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
  • dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo;
  • dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali
  • dell’indennità di disoccupazione NASpI;
  • dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • dell’indennità di disoccupazione agricola;
  • dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
  • dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
  • dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

Trattamenti di integrazione salariale

Partendo dai trattamenti di integrazione salariale – riformati dal D.Lgs. n. 148/2015 – l’importo massimo, in vigore dal 1° gennaio 2024, è pari a 1.392,89 euro (1.311,56 euro netti).

Detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Fondo credito

Con riferimento all’assegno ordinario per il Fondo del credito, i massimali sono così fissati:

  • 1.377,31 euro, per retribuzioni inferiore a 2.535,95 euro;
  • 1.587,52 euro, per retribuzioni comprese tra 2.535,95 euro e 4.008,71 euro;
  • 2.005,56 euro, per retribuzioni superiori a 4.008,71 euro.

Per l’assegno emergenziale, invece, l’importo si differenzia in base alla retribuzione tabellare annua lorda:

  • se inferiore a 48.564,78 euro, l’importo netto è pari a 671,11 euro (mentre l’importo lordo è di 2.836,78 euro);
  • per retribuzioni compresi tra 48.564,78 euro e 63.900,07 euro, l’importo è pari a 195,61 euro;
  • se la retribuzione lorda è superiore a 63.900,07 euro, l’importo è di 472,65 euro.

 

Fondo credito cooperativo

L’importo dell’assegno emergenziale del Fondo credito cooperativo, si differenzia in base alla retribuzione tabellare annua lorda, come di seguito indicato:

  • se inferiore a 45.910,43 euro, l’importo netto è pari a 561,91 euro (mentre l’importo lordo è di 2.720,80 euro);
  • per retribuzioni compresi tra 45.910,43 euro e 64.032,97 euro, l’importo è pari a 659,53 euro;
  • se la retribuzione lorda è superiore a 64.032,97 euro, l’importo è di 256,38 euro.

Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali  

I massimali mensili dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, si differenziano in base alla retribuzione tabellare annua lorda, come di seguito indicato:

  • se inferiore a 2.535,95 euro, il massimale è pari a 377,31 euro;
  • se è compresa tra 2.535,95 euro e 4.008,71 euro, il massimale è pari a 587,52 euro;
  • se è superiore a 4.008,71 euro, il massimale è pari a 005,56 euro.

Indennità di disoccupazione NASpI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Per quanto concerne la DIS-COLL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, a 1.550,42 euro.

 

Indennità di disoccupazione agricola

In relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2024 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno.

Pertanto, tale importo è pari a quello indicato nella circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, vale a dire a 1321,53 euro.

 

Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2024 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.000,00 euro.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 213/2023, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 non può essere di importo inferiore a 250,00 euro e non può superare l’importo di 800,00 euro.

 

Assegno per attività socialmente utili

Infine, passando ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, l’importo mensile dell’assegno, per l’anno 2024, è pari a 691,89 euro.

 

Fonte: Circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2024.

 

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Antonella Madia

Lunedì 5 febbraio 2024