La Corte di Cassazione ha chiarito che affidare la dichiarazione dei redditi a un professionista non esonera il contribuente dalla responsabilità per omessa dichiarazione. Tuttavia, il dolo specifico non deriva dalla mera violazione dell’obbligo dichiarativo o dalla vigilanza sul professionista, ma dalla dimostrazione che il contribuente ha consapevolmente pianificato l’omissione per evadere l’imposta.
In tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione.
Tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo, né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista, che trasformerebbe il reato da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione.
Il caso: responsabilità penale per omesso invio della dichiarazione dei redditi
La Corte di Cassazione, Sez. Penale ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di responsabilità penale del contribuente per omessa dichiarazione, anche in caso di affidamento dell’incarico ad un professionista.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale ad un contribuente per i reati ex art. 5 D.lgs. n. 74 del 200