Chiarimenti sull’uso del codice TD28 per fatture elettroniche da fornitori esteri non stabiliti in Italia, ivi identificati, per regolarizzare l’IVA errata. Dal 1° febbraio 2024, il codice TD28 si applica alle fatture cartacee, anche sammarinesi, con IVA esposta, invece del reverse charge, facilitando la comunicazione con il Fisco e mantenendo invariate le sanzioni per eventuali errori di fatturazione.
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato un quesito posto dalla stampa specializzata: la questione attiene all’utilizzo del codice Tipo documento TD28 nell’ambito della fattura elettronica per acquisti effettuati presso soggetti non residenti in Italia.
In particolare, il fornitore estero identificato in Italia emette una fattura al cessionario/committente residente esponendo l’imposta sul documento.
Di seguito la domanda e la relativa risposta.
Fattura elettronica da soggetti non residenti
Novità Normative sul Documento TD28
Dal 1° febbraio 2024 il tipo documento TD28 potrà essere usato per le fatture da soggetti non residenti identificati in Italia (ma non ivi stabiliti) che erroneamente abbiano emesso la loro fattura con IVA, anziché in reverse charge.
La compilazione del documento è considerata una nuova modalità di regolarizzazione da parte del cessionario/committente?
In via generale, il tipo documento TD28 si utilizza al solo fine di adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs 127/2015 sia per le operazioni con cedenti sammarinesi che hanno emesso una fattura cartacea, sia nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis.1, del D.lgs 471/1997 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.
Si precisa che l’utilizzo del tipo documento TD28 non incide sul disposto del richiamato articolo 6, comma 9-bis. 1, del D.lgs 471/1997, restando ferme le previsioni di tale disposizione in ordine alla detrazione dell’imposta ed alla sanzione dovuta.
Guida alla compilazione della fattura
In tale ipotesi, la fattura va compilata come di seguito indicato:
- “CedentePrestatore”: dati identificativi del Cedente/Prestatore estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione Iva italiana);
- “CessionarioCommittente”: dati del Cessionario/Committente italiano;
- “TipoDocumento” della sezione “Dati Generali”: va compilato con il valore TD28;
- “Data” della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal Cedente/Prestatore non stabilito identificato in Italia;
- “Numero“: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente;
- “DatiFattureCollegate”: numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia;
- Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.
In sostanza, si chiede se l’utilizzo del Tipo documento TD28 possa essere utilizzato al fine di regolarizzare l’erronea applicazione dell