Il regime forfetario è un regime riservato alle persone fisiche la cui attività è di minime dimensioni (ricavi/compensi ≤ € 85.000) e che prevede semplificazioni degli adempimenti. Siamo ad inizio anno e bisogna attenzionare i contribuenti che entrano od escono da tale regime. Esaminiamo, dunque, le verifiche da effettuare e il comportamento che il contribuente deve tenere qualora acceda al regime forfetario dal 1° gennaio 2024. Proponiamo un ripasso degli adempimenti e dei dati da tenere sotto controllo anche per una analisi di convenienza.
Regime forfetario 2024: verifiche dei requisiti e condizioni
Il contribuente forfetario per accedere/permanere nel regime agevolato deve rispettare una serie di requisiti e condizioni che vediamo di seguito.
Requisiti di accesso o permanenza |
Limite ricaviPer l’accesso o per la permanenza nel regime agevolato i ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente (ragguagliati ad anno in presenza di periodo d’imposta inferiore ad un anno solare), riferiti a tutte le attività svolte (anche se cessate) non devono superare il limite di €. 85.000. I ricavi sono assunti come determinati nel regime di provenienza (CM 9/2019):
Si fa presente che:
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Limite delle spese di lavoro dipendente e assimilatoLa legge di bilancio 2020 ha reintrodotto il limite riferito alle spese di lavoro dipendente: per l’accesso/permanenza nel 2024 nel regime agevolato il contribuente deve verificare che nel 2023 non abbia non abbia “sostenuto” spese superiori a € 20.000 lorde per:
Non sono rilevanti le spese per:
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Cause ostative o di esclusione
La fruizione del regime forfetario nel periodo d’imposta 2024 è differenziata a seconda che il contribuente (come indicato nelle istruzioni al rigo LM21 del Mod. Redditi PF):
- vi faccia accesso (provenendo da un regime ordinario Iva) nel 2024: valuta le cause ostative al 1/01/2024, cioè al momento dell’ingresso nel regime agevolato (al pari dei “requisiti d’accesso”)
- ne abbia già fruito nel 2023: valuta sul medesimo 2023, per la fuoriuscita dal 2024.
In pratica, requisiti d’accesso e cause ostative:
- per i soggetti già in attività operano in modo analogo (“guardano” solo all’anno precedente) sia in sede di primo ingresso nel regime agevolato che nei periodi successivi;
- per i soggetti che aprono partita Iva (dunque in sede di primo ingresso) operano in modo differenziato in quanto i requisiti d’accesso richiedono la presunzione del soddisfacimento riferito all’anno a venire (dev’esservi la certezza del mancato soddisfacimento fin dal momento di apertura della P.Iva; in caso contrario si ritiene non si possa decadere dal 1/01, verificandosi la sola fuoriuscita dall’anno successivo) mentre le cause ostative continuano a “guardare” solo a quanto avvenuto l’anno precedente.
Non possono applicare il regime forfetario i seguenti soggetti:
REQUISITI DI ACCESSO/PERMANENZA – art. 1, co. 57, L. 190/2014 |
Si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito:
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