Il contenzioso sulle notifiche degli atti tributari ha esplorato numerose casistiche: questa volta andiamo a verificare le criticità della notifica tramite la cosiddetta posta privata.
La notifica eseguita da un operatore postale privato deve considerarsi inesistente in quanto difetta della specifica attribuzione della c.d. licenza individuale speciale.
Se manca l’ottenimento della relativa licenza di cui al decreto n. 208 del 7/9/2018 l’operatore privato non ha titolo per notificare direttamente, senza il tramite di Poste Italiane, atti diversi da quelli per cui gli era stata rilasciata la licenza individuale speciale (CGT 2° Roma gr n. 1822/2023).
La licenza di operatore postale privato
Il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico (G.U n. 208 del 7/09/2018) prevede all’art. 1 la procedura di rilascio della licenza individuale speciale, stabilendo che le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera AGCOM 77/18/CONS sono classificate nelle seguenti tipologie:
- A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
- A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale;
- B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
- B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale.
La licenza speciale di cui trattasi viene rilasciata per il servizio di notificazione, sia in ambito nazionale che regionale, ha una validità non superiore a sei anni, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.
La normativa in tema di notifica degli atti tributari
Si ricorda che la notifica degli atti tributari è disciplinata dagli