Le aziende che hanno utilizzato nel 2023 lavoratori reclutati tramite agenzie di somministrazione, devono comunicare ai sindacati, entro il 31 gennaio 2024, numero e durata dei contratti, e dettagli dei lavoratori.
L’inadempimento comporta sanzioni da 250 a 1.250 euro e può essere considerato condotta antisindacale. La comunicazione può essere fatta in vari modi, inclusa email.
Le aziende che nel 2023 hanno impiegato lavoratori tramite le agenzie di somministrazione devono comunicare il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati entro la data del 31 gennaio 2024 (l’inadempimento è soggetto ad apposite sanzioni).
Nota: molti datori di lavoro utilizzano nelle proprie aziende lavoratori provenienti dalle Agenzie per il lavoro e pertanto molte aziende sono soggette all’obbligo in scadenza ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
Comunicazione dei lavori in somministrazione: la scadenza del 31 gennaio 2024
Soggetti destinatari
I soggetti destinatari della comunicazione obbligatoria sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, gli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Compilazione della comunicazione dei lavori in somministrazione
La disposizione è regolata dall’art. 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015 il quale prevede che l’utilizzatore è tenuto a comunicare, ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale i seguenti dati:
- numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi e la durata degli stessi;
- numero e qualifica dei lavoratori interessati.
Nota: in via generale le stesse Agenzie di Somministrazione provvedono ad inviare i dati da comunicare all’azienda e, in assenza di tale adempimento, è consigliabile che il datore di lavoro utilizzatore richieda all’Agenzia le apposite informazioni al fine di non incorrere nella sanzione prevista in caso di mancata comunicazione.
La trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo di utilizzo in forma libera a mezzo di consegna a mano, fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata.
Le sanzioni in caso di inadempimento
L’art. 40, comma 1, Decreto Legislativo n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 250 a euro 1.250 in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo.
Vi è inoltre da sottolineare come la mancata informativa ai sindacati possa essere qualificata come condotta antisindacale che legittima gli organismi territoriali delle associazioni sindacali nazionali a ricorrere alla procedura di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).
Nota: il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 36/2012 del 22 novembre 2012, ha specificato che la contrattazione collettiva può individuare un termine diverso che vada oltre il 31 gennaio dell’anno successivo (nel caso di specie la disposizione contrattuale costituirà un nuovo termine effettivo valido anche per l’applicazione del regime sanzionatorio).
Modello fac – simile della comunicazione
Spett. le RSU o RSA o OO.SS. territoriali categoria
Oggetto: comunicazione annuale lavoratori somministrati (ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).
Con riferimento all’oggetto, la scrivente azienda, comunica che nell’anno…… ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione di lavoro:
- numero dei Contratti di somministrazione conclusi: ———
- durata mese/giorni: —————
- numero dei lavoratori utilizzati: ——————-
- Qualifiche utilizzate: —————– (è possibile allegare il documento di sintesi trasmesso dalla Agenzia di Somministrazione senza il nome dei lavoratori somministrati).
Distinti saluti.
Firma…………………………. Per ricevuta data e firma………………………….
Luogo…………., data……………..
Nota: nel Libro unico del lavoro devono essere registrati i dati relativi a tutti i lavoratori subordinati, qualunque sia la qualifica attribuita (dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti, a termine, a tempo parziale ecc.) anche se impiegati presso sedi operative estere, compresi i lavoratori distaccati e i lavoratori somministrati (Min. lav., Circ. n. 13/2009): nel libro unico vanno indicati anche i lavoratori somministrati che operano presso la propria realtà aziendale limitandosi ad annotare i soli dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento contrattuale e nominativo dell’agenzia di somministrazione).
Il datore di lavoro, tuttavia, in caso di “omessa registrazione”, non sarà oggetto di sanzione, non incidendo le omesse registrazioni sui profili retributivi, contributivi o fiscali (l’ispettore potrà tuttavia ordinarne l’annotazione mediante il legittimo esercizio del potere di disposizione).
NdR: potrebbe interessarti anche…
Somministrazione di lavoro e diritti sindacali
Contratto di somministrazione a termine: proroga del limite di 24 mesi
Celeste Vivenzi
Giovedì 18 gennaio 2024