Secondo la Corte di Cassazione il Commentario OCSE sulle convenzioni fiscali internazionali è una raccomandazione, senza carattere vincolante. Nel caso di un contribuente che si trasferisca in Francia, come potrà questi agire per evitare la doppia imposizione?
La Corte di cassazione ha stabilito che il Commentario Ocse al modello di convenzioni contro le doppie imposizioni non ha valore normativo: pertanto, costituisce una mera raccomandazione diretta ai Paesi aderenti, che sono liberi di darvi o meno attuazione.
In sostanza, le disposizioni contenute nel Commentario Ocse, non vincolanti ed aventi natura di soft law, assurgono al ruolo di strumento di indirizzo ed ausilio nell’interpretazione dell’esatto contenuto e delle finalità delle convenzioni internazionali basate sul relativo Modello.
La pronuncia si occupa del caso di un contribuente che aveva trasferito la propria residenza, nella seconda parte dell’anno fiscale, in Francia ma aveva tenuto conto, nella propria dichiarazione fiscale, di tutti i redditi percepiti nell’anno e versato le imposte integralmente in Italia.
Il caso di Cassazione: trasferimento in Francia. Che può fare il contribuente per evitare la doppia imposizione?
La Convenzione Italia – Francia, in particolare, dispone che gli utili e gli altri redditi che provengono dall’Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono ugualmente imponibili in Francia allorché sono ricevuti da un residente della Francia.
L’imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia, ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell’imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi.
Pertanto, sussiste la possibilità per il contribuente di recuperare l’imposta versata in Italia utilizzando un credito di imposta in Francia, eliminando così il rischio di doppia imposizione.
La controversia in tema di residenza e doppia imposizione
Il ricorso in Cassazione alla luce delle norme comunitarie
Un contribuente chiedeva, in base all’art. 24 della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, il rimborso della maggiore Irpef, relativa ad un determinato anno di imposta, per avere nella dichiarazione erroneamente tenuto conto dei redditi percepiti nella seconda parte dell’ann