Analizziamo la recente giurisprudenza sulle differenze fra crediti d’imposta non spettanti e inesistenti: l’importanza dei controlli automatizzati e la differente disciplina sanzionatoria.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 34419 del 13/12/2023 raccorda l’identità definitoria dei crediti d’imposta non spettanti ad ogni tipologia di credito verificabile per il tramite dei controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi.
Lo spartiacque si prospetta senz’altro come ragionevole, ma, si ritiene, sia stata trascurata la necessaria tutela da riservare a quei crediti d’imposta che, come i crediti per R&S, derivano i loro presupposti costitutivi da speciali elementi tecnici che possono provocare giudizi valutativi difformi tra Finanza e contribuenti.
La definizione di crediti d’imposta non spettanti secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiamata a tracciare lo spartiacque tra crediti d’imposta inesistenti e crediti d’imposta non spettanti, con la citata sentenza n. 34419/2023 ha ritenuto di ancorare il paradigma dei primi oltre che ad una dimensione “non reale”, “non vera”, ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazione fraudolenta (come peraltro già in tal senso si evinceva dal contenuto della Relazione illustrativa di accompagnamento al D.L. n. 185/2008), anche allo specifico elemento autonomo e di portata generale rappresentato dall’obiettiva percettività del suo presupposto costitutivo.
Sul piano pratico/applicativo l’assenza strutturale dell’elemento costitutivo si ha ogniqualvolta la situazione giuridico-creditoria non risulta emergere dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente in quanto in alcun modo documentata.
Il caso più grave: il credito inesistente
Per la Corte di Cassazione tale elemento informativo-documentale non si aggiunge, in funzione delimitativa, alla definizione di credito inesistente, ma piuttosto partecipa della stessa nozione di credito inesistente e a tal proposito si sottolinea come l’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471 del 1997 appare chiaro sul punto dove precisa che