In caso di invio di una Certificazione Unica errata su chi ricade la responsabilità: professionista o cliente? Ad esempio, in caso di mancato pagamento degli stipendi…
Ecco un utile suggerimento per difendersi dalle dimenticanze.
Il caso: Certificazioni Uniche errate per mancata erogazione dello stipendio
L’ipotesi di ritardo nel pagamento degli stipendi è purtroppo abbastanza frequente; tale situazione, oltre a generare un indubbio danno nei confronti del dipendente, può generare errori nella Certificazione Unica, dei quali non può che rispondere, dal punto di vista sanzionatorio, il datore di lavoro. Nella realtà, però può accadere che lo stesso provi ad accollare la responsabilità delle CU errate al proprio professionista, il quale può efficacemente difendersi con una puntuale indicazione nel mandato.
Le Certificazioni Uniche dei dipendenti
Per un dipendente, la Certificazione Unica (CU) è uno dei documenti più importanti non soltanto per la dichiarazione dei redditi, ma anche per la richiesta di talune agevolazioni la cui fruizione è commisurata al reddito.
Tale documento gli deve essere consegnato entro il 16 marzo di ogni anno (18 marzo per l’anno 2024 dato che il 16/3 è sabato), anche se non risulta che la legge fissi una perentorietà di tale termine.
L’oggetto principale della certificazione unica è il reddito corrisposto; in altre parole, quello da indicare nella CU non è il reddito maturato dal dipendente, quanto quello pagato (anche con la finzione giuridica del principio c.d. di cassa allargato, che considera rientrante nell’anno di competenza anche quanto pagato entro i primi 12 giorni dell’anno successivo).
I possibili casi di Certificazioni Uniche errate
Capita purtroppo sovente, purtroppo, che il datore di lavoro accusi dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, che possono anche essere importanti, nonché riguardare anche più mensilità.
Altrettanto sovente accade che in questi casi la CU venga redatta senza tenere conto dei redditi non corrisposti, a causa di una banale mancata comunicazione da chi questa informazione dovrebbe fornire (il datore di lavoro) a chi redige la CU del dipendente (il professionista incaricato).
Invero, tale circostanza viene fuori ad opera del dipendente, il quale però spesso se ne accorge quando magari – complice anche il suddetto termine di consegna CU solo perentorio – è tardi per la correzione della CU senza che si renda dovuta la sanzione tributaria di 100 euro (il termine per l’invio telematico, ricordiamo, è il 16/3).
Si pone quindi il problema di chi possa essere ritenuto responsabile di tale erronea CU.
Su chi grava la responsabilità?
Vi è un caso in cui lo stesso professionista potrebbe ovviare autonomamente a questa possibile carenza di informazione, ovvero quando egli sia non solo incaricato a redigere le Certificazioni Uniche, ma anche alla tenuta della contabilità; l’informazione infatti potrebbe anche essere desunta dagli estratti conto bancari, posto che la scrittura contabile relativa ai pagamenti (degli stipendi) dovrebbe essere già stata effettuata alla data di redazione delle Certificazioni Uniche.
Ma questa circostanza può anche non avere valore, non solo perché spesso l’aggiornamento della contabilità non è puntuale, ma anche perché è comunque necessaria una comunicazione/conferma ufficiale circa il pagamento di tutti gli stipendi, ciò che non può che venire dallo stesso datore di lavoro.
Si tratta quindi di trovare il modo per evitare che il datore di lavoro possa – anche infondatamente, l’obiettivo in questo contributo non è di entrare nel merito di questo aspetto – tentare di chiedere al professionista incaricato l’accollo della sanzione. In altre parole, si tratta di trovare il modo per “spegnere sul nascere” qualsiasi contestazione.
Un suggerimento pratico…
Al riguardo, ancora una volta, quando si parla di chiarire i rapporti con il cliente, la soluzione sta nella opportuna compilazione del mandato; in esso, infatti, al professionista incaricato basterà aggiungere una precisazione del genere.
Il cliente avrà cura di comunicare al professionista, entro la data del 31 gennaio di ogni anno, l’eventuale presenza di retribuzioni non corrisposte al 12 gennaio (per il principio di cassa allargato); in mancanza di tale comunicazione, esse si intenderanno interamente pagate alla suddetta data, ed eventuali rielaborazioni delle CU genereranno una richiesta di maggiorazione di compensi.
Come diceva un vecchio slogan: prevenire è meglio che curare.
Danilo Sciuto
Martedì 16 Gennaio 2024