Contabilità semplificata: attenzione alle fatture a cavallo d’anno

Attenzione alle fatture a cavallo d’anno per le imprese in contabilità semplificata, in particolare se per cassa. Ricordiamo brevemente le particolari regole Iva e Irpef collegate a tali operazioni, che in questi giorni di inizio Gennaio interessano tante imprese.

L’inizio dell’anno porta con sé delle situazioni che si ripetono ciclicamente: uno dei casi ripetuti è quello delle fatture cosiddette a cavallo d’anno.

 

Fatture elettroniche a cavallo d’anno

fatture cavallo annoIn particolar modo, la fattispecie di cui ci occupiamo nasce a seguito della introduzione della fattura elettronica, posto che fino all’anno in cui le fatture erano cartacee, certi problemi venivano “risolti” con delle forzature legittime quanto poco rispondenti alla realtà.

 

Il caso: regime di contabilità semplificata per cassa

Il caso è quello di una ditta individuale che si trova in regime di contabilità semplificata “per cassa pura (la precisazione è d’obbligo per quello che si dirà in conclusione), che alla fine dell’anno (2023) chiede al proprio fornitore della merce che viene regolarmente consegnata (entro il 31/12).

La fattura però, viene emessa i primi giorni dell’anno successivo (2024), ma datata 2023 (nel giorno di effettuazione dell’operazione, ossia della consegna della merce).

Il dubbio è se, stante la fattura datata 2023 ma emessa (legittimamente) nel 2024, l’azienda possa ugualmente portare in deduzione il costo e l’Iva nel 2023

 

IVA e redditi pari non sono

Si premette, a scanso di equivoci, che la normativa che disciplina la detrazione dell’IVA è completamente diversa da quella che disciplina la deduzione del costo, non avendo alcun elemento in comune.

Ciò detto, ai fini Iva, per le fatture cosiddette “a cavallo d’anno”, fa fede la ricezione della stessa, sicché essendo stata ricevuta nel 2024, essa potrà essere detratta solo nel 2024, e non nel 2023.

Si precisa che questo vale qualsiasi sia il regime del contribuente (dalla spa alla semplice ditta individuale).

Tale regola è una eccezione normativa a quella generale, che invece determina il diritto alla detrazione guardando esclusivamente al momento di esigibilità dell’imposta, sicché l’Iva è detraibile anche prima della ricezione della relativa fattura (ossia nel mese/trimestre in cui sorge l’esigibilità della stessa per il fornitore).

Ciò detto, ai fini Irpef, il cliente può invece sicuramente dedurre il costo, posto che il pagamento è stato fatto nel 2023. La deduzione del costo – per le semplificate in regime di cassa puro – prescinde infatti dalla ricezione della fattura.

Diverso è il caso in cui il contribuente-cliente abbia optato per il regime di cui all’articolo 18 comma 5 del Dpr 600/73, per effetto del quale per la deduzione di un costo supportato da fattura, non rileva in alcun modo il pagamento, ma solo la registrazione della fattura stessa.

In tale fattispecie, si configura una eccezione al principio predetto, in base al quale la deduzione del costo nelle imprese in semplificata prescinde dalla ricezione della fattura, in quanto come si vede invece essa ne è invece subordinata.

 

NdR: abbiamo affrontato questa problematica anche ieri, in una guida completa alle fatture di fine anno: dalla detrazione IVA alla registrazione

 

Danilo Sciuto

Giovedì 11 Gennaio 2024