Facciamo il punto sui diversi bonus edili utilizzabili in questo 2024: limitazione del Superbonus per l’anno in corso al 70%; ecobonus, sismabonus, bonus barriere architettoniche ed il caro vecchio bonus ristrutturazioni.
La legge di bilancio 2024 non ha previsto alcuna proroga per il superbonus 110%. Rimangono quindi in vigore le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2022 che aveva ridotto il Superbonus al 70% per il 2024 e 65% per il 2025 solo per determinati casi.
Anche gli altri bonus edilizi erano stati prorogati al 2024 dalla legge di bilancio 2022.
Riepiloghiamo quindi i vari bonus che risultano in vigore per il 2024.
I bonus edili del 2024
Superbonus
Come noto, il comma 28, art. 1, Legge di Bilancio 2022, aveva introdotto un complesso calendario di utilizzo del superbonus che differenziava il termine di fruizione della detrazione e ne rimodulava l’entità, in base alla tipologia di soggetto che effettuava l’intervento e all’avanzamento degli interventi.
La detrazione è stata progressivamente ridotta e, in alcuni casi, vincolata al verificarsi di determinate condizioni.
Secondo la Legge di bilancio 2022 la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:
- 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e
- 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Tale proroga e progressiva riduzione dell’aliquota di detrazione è prevista con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati da:
- condomini (lettera a), comma 9, art. 119, D.L. n. 34/2020);
- persone fisiche c.d. “unico proprietario”, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (lettera a), comma 9, art. 119, D.L. n. 34/2020),
- enti del terzo settore quali ONLUS, di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, ODV, iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge n. 266/1991, e APS, iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7, Legge n. 383/2000 (lettera d-bis), comma 9, art. 119, D.L. n. 34/2020).
Detrazione al 110% per ricostruzione in zone terremotate e terzo settore
La detrazione rimane al 110% per:
- enti del terzo settore impegnati nei servizi socio-sanitari e assistenziali;
- zone colpite da terremoto nelle quali, dal 2009 in poi, sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Terzo settore
In particolare possono fruire della detrazione al 110%:
- le ONLUS, di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/1997;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano,