In vista della scadenza di fine anno, approfondiamo se gli investimenti effettuati per una stazione stradale di rifornimento carburanti rientrano nel Bonus Sud. La risposta prevede un’attenta analisi delle norme catastali e dei principi contabili.
Il bonus Sud spetta per gli investimenti rappresentati da impianti, macchinari e attrezzature e non spetta per gli investimenti che non sono qualificabili come tali.
Una stazione stradale di distribuzione carburanti, pur essendo comunemente chiamata “impianto”, di fatto costituisce una costruzione, relativamente alla quale potrebbero ritenersi agevolabili i soli impianti e macchinari amovibili che non hanno concorso alla determinazione della rendita catastale.
Bonus Sud le regole generali
Con il 31 dicembre 2023 termina l’ambito di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (c.d. “bonus Sud”), introdotto dal comma 98 e seguenti della legge n. 208/2015; l’approssimarsi della scadenza ha fatto sorgere la necessità di una verifica sull’ammissibilità al bonus degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023, sia quando abbiano già formato oggetto di richiesta e fruizione, sia quando non abbiano ancora formato oggetto di richiesta; nel primo caso, l’esame è necessario per cercare di limitare i danni derivanti dall’utilizzo di eventuali crediti inesistenti a fronte di investimenti che l’Agenzia delle entrate potrebbe ritenere non ammissibili, nel secondo caso, per accedere all’agevolazione prima di perderne definitivamente il diritto.
Nell’ambito di tale attività di verifica, è stato richiesto di verificare l’ammissibilità o meno al bonus Sud dell’investimento costituito dall’impianto di un nuovo distributore stradale di carburanti, per il quale sono stati eseguiti lavori per impianto idrico, di aria, di condizionamento, con pavimentazione dell’intera superficie composto, completamento del casotto dell’addetto alla distribuzione, completo di impianto idrico e igienico, oltre all’ampliamento degli impianti tecnologici sull’intera area per la videosorveglianza e impianto elettrico.
La questione necessita di un esame generale della disciplina applicabile, prima di affrontare la questione specifica del distributore stradale di carburante. Ricordiamo che in passato abbiamo già trattato del caso relativo alle piscine.
La disciplina applicabile
Al riguardo, si ricorda che il citato comma 98 prevede l’attribuzione del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi indicati nel successivo comma 99, destinati a strutture produttive delle zone assistite del Mezzogiorno.
Peraltro, per risultare agevolabili i beni devono essere caratterizzati da una serie di presupposti che devono coesistere; in particolare gli investimenti:
- devono essere rappresentati da beni appartenenti a particolari tipologie di cespiti,
- devono far parte di un progetto di investimento iniziale (abbiamo illustrato qui il significato), secondo le norme comunitarie,
- per ciascuno di essi deve sussistere il requisito della strumentalità,
- per ciascuno di essi deve sussistere il requisito della novità,
- devono essere destinati a strutture produttive ubicate o da impiantare nell’ambito territoriale agevolato,
- devono essere effettuati da titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato e dal regime di determinazione del reddito.
Il presente intervento prende in considerazione, quindi, il primo di tali presupposti e cioè l’appartenenza dei beni a particolari tipologie di cespiti agevolabili.
Tipologie di investimenti ammessi
Il comma 99 della legge n. 208/2015 specifica espressamente che sono agevolabili unicamente gli investimenti in beni strumentali nuovi rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito dalle norme comunitarie) e destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare nelle aree assistite.
Le circolari emesse in passato (Circolare 3 agosto 2016, n. 34/E e circolare 13 aprile 2017, n. 12/E) a chiarimento della disciplina in