La riforma del Decreto Anticipi modifica il calcolo dei fringe benefits su prestiti agevolati ai dipendenti. Si basa sul 50% della differenza fra interessi al tasso ufficiale e quelli applicati, distinguendo tra tasso fisso (calcolato alla data del contratto) e variabile (alla scadenza di ogni rata).
Le nuove regole, in vigore dal 2023, richiedono un conguaglio per le ritenute precedentemente effettuate.
Come noto, il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti un prestito agevolato a tasso ridotto o anche pari a zero, dando origine ad un possibile fringe benefit corrisposto in aggiunta alla normale retribuzione.
In sede di conversione del recente Decreto Anticipi (Decreto Legge n. 145-2023) è stato modificato il criterio di calcolo ai fini della determinazione del fringe benefit relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Nota: in via generale la concessione di prestiti può risultare conveniente sia per il dipendente (che ha una maggiore facilità di accesso al credito ottenendo un finanziamento ad un tasso generalmente più basso rispetto a quello bancario) e sia per l’azienda che, favorendo il dipendente, ne rafforza il rapporto di fiducia avendo poi la possibilità di ottenere una maggiore forza contrattuale con gli istituti di credito e le società finanziarie.
Aspetti fiscali e previdenziali del prestito agevolato ai dipendenti: la vecchia disciplina
Come detto, il datore di lavoro può concedere al proprio dipendente un prestito a tasso ridotto, o anche pari a zero, equiparabile ad un vero e proprio fringe benefit corrisposto in aggiunta alla normale retribuzione.
Ai fini del calcolo del fringe benefit il TUIR prevede che la base imponibile, sia ai fini fiscali che previdenziali, è pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi: (T.U.R. – i )*50%.
Lo stesso concetto vale anche nel caso in cui il prestito venga erogato da un istituto di credito e, nel caso di specie, il datore di lavoro si accolla una quota degli interessi relativi al prestito erogato al dipendente, provvedendo a corrispondere direttamente alla banca il relativo ammontare (il datore di lavoro stipula apposite convenzioni con tali istituti e la banca addebita al lavoratore la rata del prestito al netto degli interessi).
L’art. 51, c. 4, lett. b), Tuir, ha previsto pertanto un criterio forfetario della determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente nel particolare caso in cui il finanziamento venga erog