Martedì 12 scade il termine per accedere al contributo a fondo perduto dedicato alle imprese che investono nella tutela ambientale.
Vediamo chi può fare richieste e quale è la procedura in vista della scadenza.
Come noto il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge alle imprese che investono nella tutela ambientale e ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 30 agosto 2023 ha emanato il Decreto Direttoriale con il quale vengono resi noti i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, misura agevolativa istituita dall’art. 1, comma 478, legge n. 234/2021 e successivamente disciplinata con il decreto interministeriale 21 ottobre 2022.
Le domande per l’accesso al contributo a Fondo perduto devono essere presentate esclusivamente in via elettronica, tramite la piattaforma di Invitalia, a partire dalle ore 12.00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023.
Fondo transizione industriale: esame della norma
Come detto al fine di adeguare il sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici le imprese interessate, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica (imprese energivore), possono usufruire di apposite agevolazioni per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.
Soggetti che possono accedere al Fondo transizione industriale
Possono accedere le imprese di qualsiasi dimensione operanti sull’intero territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda di accesso, possono vantare i seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- esercitare l’attività in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento GBER;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e non aver ricevuto e successivamente non aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
Programmi di investimento ammissibili
Sono ammissibili i programmi di investimento che perseguono almeno una delle seguenti finalità:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.
Nota: le relative spese devono servire al raggiungimento delle finalità ambientali previste dal decreto e non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente (per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi aggiuntivi).
Nelle spese possono rientrare se funzionali le spese per la formazione del personale, per un importo di spesa non superiore al dieci per cento di quelle complessivamente previste per la realizzazione dei programmi di investimento.
La presentazione delle domande
La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, nella sezione dedicata alla presente misura agevolativa, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023 con le seguenti modalità:
1) Accesso alla piattaforma
È riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente e prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta d’Identità Elettronica.
2) Dati da indicare nella domanda
Devono essere indicati i seguenti dati:
- dati anagrafici dell’impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;
- indicazione delle finalità perseguite con il programma di investimento, la tipologia di intervento realizzata e i dati principali del programma di investimento proposto e dell’eventuale progetto di formazione del personale;
- le spese oggetto della complessiva iniziativa, con l’indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili;
- gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria, che dovranno coincidere con quelli indicati nell’ambito della relazione tecnica economica;
- le agevolazioni richieste.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Deve essere allegata la seguente documentazione:
- relazione tecnica economica;
- dichiarazione in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell’impresa richiedente rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal decreto;
- dichiarazione relativa alla determinazione della dimensione di impresa;
- la dichiarazione in relazione alle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’investimento;
- qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), dichiarazione delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- dichiarazione in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;
- per le imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni di cui al medesimo decreto legislativo;
- dichiarazioni in merito all’eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;
- copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda;
- copia delle certificazioni eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda;
- l’ulteriore eventuale documentazione indicata dal soggetto gestore nel sito internet.
Criteri per la formazione dell’elenco dei beneficiari
La misura dell’agevolazione di cui al Fondo Transizione ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro e opera attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.
A ciascun programma d’investimento viene assegnato uno specifico punteggio in base alle seguenti valutazioni:
- risparmio energetico;
- produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile, per autoconsumo;
- risparmio della risorsa idrica;
- risparmio di materie prime e semilavorati; e) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.
Obblighi dell’impresa beneficiaria del contributo
L’impresa beneficiaria è tenuta ai seguenti obblighi:
- tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni;
- mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
- non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
- non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
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A cura di Celeste Vivenzi
Sabato 9 dicembre 2023