Gli effetti dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale

La riforma delle procedure concorsuali ha introdotto la liquidazione giudiziale, limitando fortemente i diritti e le capacità del debitore. Questo implica una perdita di controllo sui propri beni, destinati a soddisfare i creditori, ma esclude beni essenziali per le necessità di base. Il debitore è soggetto a rigide restrizioni procedurali e deve fornire informazioni personali. Nonostante ciò, alcuni diritti fondamentali sono salvaguardati.

liquidazione giudizialeCon l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 Gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 Ottobre 2017 n. 555) le procedure concorsuali hanno subito una notevole modifica con la previsione della procedura di liquidazione giudiziale.
Tale procedura potrà essere attivata solo sulla base di un provvedimento giudiziario che già dalla data della sua emissione determina sostanziali modifiche alla situazione giuridica del debitore.

Il Titolo Quinto del D.Lgs.12 Gennaio 2019 n. 14 prevede all’interno della Sezione 2 infatti una serie di disposizioni che riguardano la posizione del debitore modificandone la caratteristiche sin dalla fase iniziale della procedura di liquidazione giudiziale.

Le nuove norme possono essere suddivise in due diverse categorie a seconda del loro ambito di efficacia suddividendole tra quelle attinenti al patrimonio del debitore ed altre invece che riguardano la sfera delle sue facoltà.

Come si modifica la posizione del debitore a seguito di apertura di procedura di liquidazione giudiziale?

L’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale determina una forte compressione dei diritti e della facoltà giuridiche del debitore.

Tali limitazioni possono a loro volta essere distinte in due categorie a seconda che abbiano per oggetto i beni facenti parte del patrimonio del creditore ovvero le sue facoltà personali o persino processuali.

In tutti i casi esse comunque esse adempiono ad una funzione comune.

Divieti e limiti indipendentemente dal loro oggetto, assolvono nel disegno legislativo un identico fine costituito dalla salvaguardia dei beni facenti parte del patrimonio debitore.

Cominciamo dalle disposizioni relative al patrimonio del creditore

La dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale determina infatti un effetto specifico nella sfera patrimoniale del debitore.

La maggior parte dei suoi beni entreranno a far parte della procedura concorsuale e verranno destinati al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

Tuttavia tale regola non assume un carattere assoluto e non riguarda tutti i beni del debitore, ne saranno esenti infatti i beni necessari al soddisfacimento delle esigenze elementari del debitore quali ad esempio i beni di carattere personale.

Tale limitazione è necessaria per rendere la normativa rispondente ai dettami della Costituzione ed alla indicazioni dell’Unione Europea che vietano l’eccessiva riduzione dei diritti reali di un individuo che si realizzerebbe senza ombra di dubbio nel caso infatti in cui tutti i suoi beni entrassero a far parte della massa fallimentare.

La prima in ordine di importanza per il suo carattere generale tra le limitazioni previste dalle norme in tema di liquidazione giudiziale si configura nella perdita della disponibilità dei propri beni per il debitore assoggettato ad una procedura di liquidazione giudiziale, che verranno in seguito gestiti da parte degli organi della procedura concorsuale.

Tale limitazione è prevista dall’art. 142 comma 1 del D.lgs. 12 Gennaio 2019 n. 14 ed assume l’evidente funzione di evitare che vengano poste in essere da parte del debitore ovvero da soggetti con esso conniventi operazioni fraudolente sui beni destinati al soddisfacimento delle ragioni dei creditori in maniera tale da comprometterne le ragioni.

 

E gli incassi che deve effettuare il debitore?

Di notevole importanza è un ulteriore limitazione riguardante un aspetto diverso delle facoltà del debitore. Essa al contrario della precedente non riguarda la disponibilità dei beni, bensì la facoltà di potere compiere atti giuridici ovvero di potere effettuare incassi.

Tale divieto assume la medesima funzione di quello posto dall’art. 142 comma 1 del D.lgs. n. 14/2019 costituita, come nel caso precedente dalla necessità di evitare operazioni fraudolente che abbiano per oggetto i beni destinati al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

Il divieto viene garantito tramite la sanzione dell’inefficacia nei confronti degli atti effettuati dal debitore in difformità alle prescrizioni di legge.

 

Le limitazioni alla sfera personale del debitore

Passiamo ora all’esame di alcune limitazioni di carattere che attengono, al contrario delle precedenti alla sfera personale del debitore.

Il debitore infatti sarà obbligato a trasmettere al gestore della crisi la propria corrispondenza compresa quella elettronica riguardante i rapporti ricompresi nella procedura di liquidazione, non solo ma egli sarà altresì tenuto a comunicare al curatore il proprio domicilio ed ogni suo eventuale cambiamento.

 

La rappresentanza processuale del debitore

Se quelle precedenti sono le limitazioni di maggiore rilievo non deve essere dimenticata la limitazione della facoltà processuale prevista dall’art.143. Tale norma prevede infatti che per i rapporti patrimoniali inerenti la liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

NdR. Ad esempio, il soggetto fallito può impugnare l’atto impositivo?

Tuttavia la normativa non si preoccupa esclusivamente di limitare diritti e facoltà del debitore ma ne garantisce anche alcuni diritti fondamentali nel caso infatti in cui al debitore vengano a mancare i mezzi di sostentamento il giudice può concedergli un sussidio per il sostentamento sue e della relativa famiglia.

 

Andrea Magagnoli

Venerdì 30 dicembre 2023