L’agenzia Entrate conferma che al contribuente è consentito compensare, tramite modello F24, i crediti d’imposta edilizi, acquisiti a mezzo di cessione del credito, con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali.
Per i bonus edili è consentita la compensazione libera per debiti previdenziali e contributivi; l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti che di seguito analizziamo.
Nel caso in esame, riassumendo molto sinteticamente la vicenda, una società nel porre una istanza all’Agenzia delle Entrate ritiene che i crediti di imposta che intende acquisire a titolo oneroso da una società terza possano essere utilizzati in compensazione, tramite Modello F24, per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai lavoratori distaccati in Italia presso la stessa.
L’istituto della compensazione dei debiti tributari: cenni
L’istituto della compensazione tributaria consiste nella possibilità di compensare i debiti tributari con crediti del contribuente risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
Secondo lo Statuto del contribuente la compensazione è una modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria.
L’articolo 17, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, al comma 1, stabilisce che:
«i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (cd. Decreto Cessioni), convertito, con