Nel processo tributario, l’appello è valido anche se sintetico e ripropone argomentazioni già esposte in primo grado. L’importante è che chiarisca le ragioni di dissenso e le parti impugnate del provvedimento. Non è necessario indicare specificamente le norme di diritto violate o fornire una spiegazione formale delle ragioni d’impugnazione.
La specificità dei motivi può essere dedotta, anche implicitamente, dall’atto di impugnazione nel suo insieme. L’inammissibilità per mancanza di motivi specifici non sussiste se l’appello, pur sintetico, offre una motivazione chiara e inequivoca.
Analisi della necessità di predisporre di motivi specifici di impugnativa, secondo il modello legale, in caso di ricorso in appello nel processo tributario
Il ricorso in appello rispetta la specificità, anche se sintetico; e se le ragioni di doglianza coincidono con quelle di primo grado?
Esso deve consentire d’individuare le ragioni dell’appello e le parti impugnate del provvedimento e non è necessario indicare le norme di diritto che si ritengono violate né una rigorosa e formale spiegazione delle ragioni che sostengono l’impugnazione?
Gli elementi di specificità dei motivi possono essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni?
Appello tributario: l’importanza dei motivi specifici
L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza?
Il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, potendo l’appellante limitarsi a sottoporre al giudice di gravame le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità?
È legittimo l’appello che si limiti a sottoporre alla CGT di 2° grado le medesime argomentazioni formulate innanzi alla CGT di 1° grado e da quest’ultima respinte, essendo in sostanza sufficiente l’emersione di dissenso tale da investire la decisione di primo grado nella sua interezza?
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello (per difetto di specificità dei motivi), prevista dal D.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente?
Il ricorso per appello: regole generali
Essen