Accertamento IMU invalido senza determina

In tema di accertamento IMU, il Comune è tenuto a depositare il provvedimento dirigenziale che attribuisce il potere di sottoscrizione dell’atto impositivo, non limitandosi alla sola indicazione dell’autorizzazione, pena l’invalidità della sottoscrizione “a stampa” del funzionario delegato.
Quanto precede impedisce al contribuente ed al giudice della causa di verificare il presupposto dell’effettiva esistenza e validità della delega del potere di firma del funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato.

IMU: brevissime premesse

accertamento imu invalidoA ridosso della scadenza per il versamento della seconda rata a saldo dell’IMU (entro il 18/12/2023), è bene evidenziare i tratti salienti di questa tipica imposta locale, una imposta introdotta dal 2012 con caratteristiche di tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sulla parte immobiliare del patrimonio.

l’IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Sono quindi tenuti al pagamento dell’IMU i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, risultando invece esonerati dal prelievo gli immobili adibiti ad abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli.

Fruiscono di una agevolazione gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico e quelli locati a canone concordato.

Il saldo deve essere calcolato applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai comuni per l’anno in corso, procedendo al versamento di quanto dovuto.

 

Il caso all’esame della CGT del Lazio: accertamento IMU per firma invalida

Nella fattispecie in esame il Comune ricorrente impugnava in appello la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dal predetto ente locale attesa l’illegittimità dell’atto impositivo per difetto di sottoscrizione; firma a mezzo stampa invalida per omesso rispetto dei requisiti di legge.

La decisione di primo grado aveva ritenuto che l’avviso di accertamento recava una firma a mezzo stampa del funzionario autorizzato dalla determina dirigenziale ma che non era stata allegata dal competente Comune (vedi anche Cassazione n. 26556/2020).

La Corte, accogliendo le motivazioni dei giudici di primo grado, ha ritenuto che la firma autografa, come stabiliscono le norme istitutive dei tributi locali e regionali è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

 

Mancanza di allegazione dell’atto

Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale, ma nell’atto impugnato è indicata la determina dirigenziale n. 5111/2021 che avrebbe autorizzato il funzionario alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, ma il ricorrente ha eccepito la mancata allegazione di tale atto che ha determinato la nullità del provvedimento impugnato.

A fronte di tale contestazione il Comune avrebbe dovuto produrre la determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che ha sottoscritto l’accertamento impugnato (Cfr. Cassazione 26556/2020), ma tale allegazione non è stata effettuata.

 

Esito del ricorso

La Corte, quindi, ha chiaramente indicato che l’omissione dell’atto dirigenziale autorizzativo è un elemento imprescindibile che invalida la firma a mezzo stampa, rendendo di conseguenza nullo l’avviso di accertamento IMU.

I giudici di appello, condividendo le motivazioni della sentenza di primo grado, atteso che anche in questa fase del giudizio il Comune non ha allegato l’atto dirigenziale autorizzativo, hanno respinto il ricorso condannando il Comune alla refusione delle spese di giudizio.

 

La giurisprudenza di Cassazione

In tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determinazione dirigenziale; nella fattispecie l’ente impositore ha prodotto l’atto amministrativo con cui ha delegato i poteri di firma al funzionario responsabile che ha sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato (Cassazione n. 28445/2023).

 

Validità della firma a stampa

Il Comune ha fornito la prova in giudizio, sia della delibera di nomina del funzionario responsabile dell’IMU, (n. 324/15), sia della determina dirigenziale di autorizzazione alla sostituzione di firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile sugli atti di accertamento e di liquidazione, per cui la normativa di settore risulta corretta, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 23/2011, secondo cui con delibera della giunta comunale è designato un funzionario (art. 1) al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta, legittimato a sottoscrivere anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti (Cassazione n. 27022/2023).

La firma a stampa del Funzionario responsabile sugli avvisi di accertamento è valida ai fini della legittimità dell’atto.

In caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione a1 concessionario, la sottoscrizione dell’atto impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nel caso di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico (Cassazione n. 29820/2021).

 

Requisiti di validità della delega in caso di contestazione dell’accertamento

La giurisprudenza di merito dal canto suo ha ritenuto che il Comune, in caso di espressa contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, non deve produrre solo la documentazione che attribuisce il potere a sottoscrivere al funzionario, ma proprio la delega a sottoscrivere quel determinato atto.

Infatti il Comune aveva omesso di depositare il provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione dell’atto impositivo impugnato, limitandosi alla sola indicazione,

…“l’autorizzazione alla sottoscrizione autografa…, impendendo al contribuente e al giudice della causa di verificare il presupposto dell’effettiva esistenza e validità della delega del potere di firma del funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato” (CTR Lazio n. 1316/2020).

La norma permette la cosiddetta firma a stampa del funzionario responsabile degli atti impositivi degli enti locali (art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995) risultando sufficiente l’indicazione della fonte dei poteri; l’atto impositivo non corredato della mera “firma a stampa”, ma atto formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale risulta valido (CGT 2g Toscana n. 137/2023).

 

Fonte: Sentenza CGT Lazio n. 6333/2023.

 

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Enzo Di Giacomo

Sabato 16 dicembre 2023