Casi di utilizzabilità della documentazione contabile richiesta in fase non contenziosa (cioè in contraddittorio) e prodotta dal contribuente soltanto in giudizio. Attenzione ai limiti di Legge…
L’Agenzia delle Entrate deve, al fine di invocare con fondatezza la preclusione di ordine processuale, nella richiesta di documenti o nelle successive fasi del procedimento precontenzioso, informare il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che si ricollegano alla mancata esibizione dei documenti ovvero l’Agenzia delle entrate deve specificare in modo puntuale i documenti richiesti e avvertire delle conseguenze della mancata produzione?
Nell’invito al contraddittorio e negli atti relativi alla successiva attività procedimentale il fisco ha facoltà di non formulare nei confronti del contribuente l’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza alla richiesta di documenti?
La preclusione si applica solo al ricorrere di rigorosi presupposti formali ovvero la preclusione, in quanto limitativa del diritto costituzionale, deve trovare applicazione al ricorrere di rigorosi presupposti formali?
Il divieto di esibizione riguarda la documentazione espressamente chiesta dall’ufficio, che il contribuente non ha prodotto, dichiarando di non possederla, o comunque sottraendola al controllo, con un comportamento doloso per eludere il controllo del Fisco?
Principio: l’omessa o tardiva esibizione della documentazione
L’omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio.
L’inutilizzabilità dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio opera anche in assenza di eccezione dell’Amministrazione finanziaria, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d’ufficio.
L’inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell’Amministrazione, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d’ufficio.
L’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva pr